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Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonche' dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
"I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita', otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate.
Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura".
NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell' (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come risultante dalle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: Art. 23 (Componenti eletti dai magistrati). - I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita', otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate. Non sono eleggibili 1 magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura. Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni. Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".

Art. 2.


Al primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato, dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono soppresse le parole da ", ciascuna delle quali" sino alla fine del comma.
Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"In ciascuna lista non possono essere inseriti piu' di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello".
Nota all'art. 2: Il testo dell' , come risultante dalle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e il seguente: "Art. 25 (Elezione di componenti magistrati). - Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti. E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere. In ciascuna lista non possono essere inseriti piu' di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali e' richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni. Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23".

Art. 3.


Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
"I componenti effettivi sono:
il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione;
due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore;
un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita';
cinque magistrati con funzioni di merito.
I componenti supplenti sono:
un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita';
tre magistrati con funzioni di merito;
due componenti eletti dal Parlamento".
Nota all'art. 3: Il testo dell' , come risultante dalle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 4 (Composizione della sezione disciplinare). - La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; cinque magistrati con funzioni di merito. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; tre magistrati con funzioni di merito; due componenti eletti dal Parlamento. Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento e' indicato, per ciascuno di essi, quale e' il componente effettivo eletto dal Parlamento che e' chiamato a sostituire. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione".

Art. 4.


L'ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge non si applica nella prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della legge stessa.
Il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, gia' prorogato di novanta giorni dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, convertito in legge dalla legge 1 ottobre 1985, n. 485, e' prorogato di altri trenta giorni.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 4, secondo comma: Il testo del primo comma dell'art. 21 (Convocazione dei corpi elettorali) della e' il seguente: "Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI