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Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Art. 1.


L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, nel tosto modificato dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e' sostituito dal seguente:
"Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonche' quelli di adempimento di obbligazioni e di formalita' previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'articolo 3".