Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia e integrazioni all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata negli anni 1986, 1987 e 1988 la effettuazione della "Lotteria di Viareggio" e della "Lotteria di Venezia".
2. Si applicano le disposizioni della legge 28 aprile 1983, n. 174.
NOTE
Nota all' , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 12 maggio 1983, reca il seguente titolo:
"Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e di Venezia".
Art. 2.
All'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, sono aggiunti i seguenti commi:
"La gestione fuori bilancio di cui al precedente comma viene effettuata sotto la direzione di un Comitato presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega, dal Sottosegretario di Stato, e' composto da:
due dirigenti generali del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di vice presidente;
tre dirigenti della Direzione generale per le entrate speciali;
un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
un rappresentante della Corte dei conti.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le entrate speciali di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
I membri del Comitato ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione delle rispettive amministrazioni.
Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci e adotta, a maggioranza di voti, ogni decisione necessaria allo svolgimento delle lotterie, deliberando in particolare sulle spese e sulla ripartizione del ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti, sulle spese comuni a piu' lotterie, sul rendiconto annuale della gestione fuori bilancio.
Provvede, inoltre, al controllo delle operazioni di estrazione ed esprime il proprio parere sulle proposte di nuove manifestazioni.
Per la ripartizione del ricavato delle singole lotterie ed il controllo delle operazioni di estrazione e' sufficiente la presenza di almeno tre membri del comitato di direzione.
Per la risoluzione delle questioni che hanno carattere di urgenza e per l'adempimento degli altri compiti che eventualmente ritenga di demandare, il Comitato di direzione si avvale di un comitato esecutivo composto da tre suoi membri, fra cui almeno un dirigente delle entrate speciali, che lo presiede. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Comitato di direzione.
Il comitato esecutivo riferisce, nella prima adunanza del Comitato di direzione, sui provvedimenti adottati.
Ai componenti ed al segretario del comitato di direzione delle lotterie nazionali viene corrisposto, a carico della gestione fuori bilancio, un compenso da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Per i compensi relativi alle prestazioni effettuate in passato, si considerano validi i decreti del Ministro delle finanze a tal fine emanati in data 26 aprile 1980 e 3 febbraio 1982".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' (Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali), al quale vanno aggiunti i commi recati dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5. - Per la gestione delle lotterie nazionali sara' istituita una contabilita' speciale di tesoreria ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilita' generale dello Stato e delle disposizioni dell'art. 1223 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro".
- Il decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 1980 e il decreto del Ministro delle finanze 3 febbraio 1982 riguardano entrambi l'aggiornamento della misura del compenso da liquidarsi ai membri ed al segretario del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali (rispettivamente, L. 300.000 per lotteria, a decorrere dalla lotteria di Agnano 1980, e L. 500.000 per lotteria, a decorrere dalla lotteria di Agnano 1982).
I suddetti decreti non sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI