Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Titolo I
PROGRAMMAZIONE SANITARIA E FINANZIARIA
Art. 1.
Principi generali
1. I primi quattro commi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificati dall'articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:
"Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale e' sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo.
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni.
Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale.
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e puo' essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalita' di cui al presente articolo.
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 1 settembre dell'anno stesso.
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre".
"Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale e' sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo.
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni.
Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale.
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e puo' essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalita' di cui al presente articolo.
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 1 settembre dell'anno stesso.
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre".
2. E' abrogata la lettera b) del quinto comma dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Nel primo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "con la legge di approvazione del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "con la legge di cui al successivo articolo 53".
4. In caso di mancata adozione del piano sanitario nazionale per il periodo successivo a quello del piano in vigore, conservano la propria validita' l'ultimo piano approvato dal Parlamento e le relative disposizioni precettive. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale resta, parimenti, confermato nella misura della ultima annualita' del triennio precedente.
NOTE
Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
Il testo dell' (Istituzione del servizio sanitario nazionale), gia' modificato dall' convertito, con modificazioni, nella come modificato, da ultimo, dalla presente legge, e' il seguente:
Art. 53 (Piano sanitario nazionale). - Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali del servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle Regioni meridionali.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale e' sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della stia approvazione con atto non legislativo.
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini dell'applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni.
Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale.
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il Cui Parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e puo' essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalita' di cui al presente articolo.
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 1 settembre dell'anno stesso.
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre.
Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:
a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2;
b) lettera abrogata;
c) gli indici e gli standards nazionali da assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi.
Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e gli altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorita' di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilita', nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate.
Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;
d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione dello quota regionale ad esse assegnata fra le unita' sanitarie locali;
e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;
f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonche' le fasi o le modalita' della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;
g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione dagli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessita' quantitative dello stesso;
i) le procedure e le modalita' per verifiche periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua idoneita' a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;
l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute.
Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro della sanita' e' autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia economica e sanitaria, per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale.
La remunerazione delle persone di cui al comma precedente e' stabilita dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo dell' , gia' modificato dall' , come modificato, da ultimo, dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 51 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale). - Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale e' annualmente determinato con la legge di cui al successivo articolo 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, com.
prese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'articolo 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con , prorogato dall' .
All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.
In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente.
Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unita' sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
Con provvedimento regionale, all'inizio di ciascun trimestre, e' trasferita alle unita' sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'articolo 18, la quota ad essi spettante secondo il piano sanitario regionale.
Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilita' accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma".
Art. 2.
Obiettivi generali del piano sanitario nazionale
1. Sono obiettivi generali del piano sanitario nazionale la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione e l'incremento dell'efficienza dei servizi sanitari sul territorio nazionale.
2. Sulla base delle risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale, gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso interventi diretti in via prioritaria:
a) all'attivazione o al potenziamento dei servizi di prevenzione di utilita' collettiva riguardanti il controllo sanitario dell'ambiente di vita e di lavoro, la vigilanza igienica sugli alimenti, la lotta alle sofisticazioni alimentari;
b) al potenziamento dei servizi territoriali di medicina di base, di igiene e sanita' pubblica nonche' dei servizi specialistici ambulatoriali intra ed extraospedalieri, anche per contenere i ricoveri nei limiti propri delle esigenze diagnostiche e curative;
c) al potenziamento ed al coordinamento dei servizi di emergenza, con riguardo anche alle esigenze del servizio nazionale di protezione civile;
d) alla tutela delle attivita' sportive, relativamente agli aspetti preventivi e terapeutici per la salvaguardia della salute dei giovani nell'eta' formativa;
e) all'attivazione e al potenziamento dei servizi sanitari finalizzati alla realizzazione di azioni programmate e di progetti-obiettivo di cui ai commi successivi.
3. Si definisce azione programmata un impegno operativo in uno specifico settore sanitario in cui debba confluire l'attivita' di piu' servizi sanitari le cui competenze sono da considerarsi interdipendenti rispetto al fine proposto.
4. Alle azioni programmate sono riservate risorse a destinazione vincolata nell'ambito del fondo sanitario nazionale.
5. Si definisce progetto-obiettivo un impegno operativo idoneo a fungere da polo di aggregazione di attivita' molteplici delle strutture sanitarie, integrate da servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire la tutela socio-sanitaria dei soggetti destinatari del progetto.
6. I progetti-obiettivo sono finanziati in parte con risorse vincolate del fondo sanitario nazionale, in parte con risorse aggiuntive di provenienza diversa da quelle del fondo anzidetto, incluse quelle di competenza delle regioni e degli enti locali.
Art. 3.
Prestazioni erogabili in forma indiretta
e prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria
1. Le prestazioni sanitarie sono erogate, di norma, in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o convenzionate.
2. Le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nella impossibilita' di erogarle tempestivamente in forma diretta.
3. Le medesime leggi stabiliscono pure le modalita' per accedere alle prestazioni e per ottenere il concorso nella spesa sostenuta.
4. Il concorso nella spesa non puo', comunque, superare il limite massimo della tariffa prevista per la medesima prestazione dalle convenzioni vigenti.
5. Con decreto del Ministro della sanita', sentita il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanita', sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalita' per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unita' sanitarie locali. Non puo' far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario.
6. Le regioni sono tenute a comunicare al Ministero della sanita', ai fini della pubblicazione nella relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, l'ammontare delle erogazioni disposte in materia di assistenza indiretta suddivisa per tipologie di interventi.
7. Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria possono essere deliberate dalle regioni o dalle province autonome nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Nota all'art. 3, comma 7:
Il testo dell'ultimo comma dell' (legge finanziaria 1984) e' il seguente:
"Le regioni e le province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente primo comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all' , per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilita' separata".
Art. 4.
Osservazioni e opposizioni
1. Avverso gli atti con cui si nega o si limita ai cittadini la fruibilita' delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni ed opposizioni in via amministrativa redatte in carta semplice, da presentarsi, entro quindici giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto contro cui intende osservare od opporsi, al comitato di gestione della unita' sanitaria locale, che decide in via definitiva entro quindici giorni.
2. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce ne' preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
Art. 5.
Presidi e servizi di alta specialita'
1. Si definiscono di alta specialita' le attivita' di diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specificatamente formato.
2. L'elenco delle alte specialita' riconosciute ai fini dell'organizzazione e della fruizione dell'assistenza viene stabilito, in rapporto a bacini di utenza di larghe dimensioni, secondo i criteri del rapporto costi-benefici, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con lo stesso decreto il Ministro della sanita' fissa:
a) i requisiti minimi di personale, attrezzature e posti letto che le singole strutture, predisposte per l'esercizio delle attivita' di alta specialita', debbono obbligatoriamente possedere;
b) i necessari collegamenti con le attivita' specialistiche affini o complementari che debbono esistere nella medesima struttura o nel presidio nel quale si trova inserita l'alta specialita';
c) le caratteristiche di professionalita' richieste per il personale.
4. Il piano sanitario nazionale stabilisce il numero, definisce i bacini di utenza e l'attribuzione alle regioni delle strutture preposte all'esercizio delle singole attivita' di altra specialita', nonche' delle apparecchiature ad avanzata tecnologia.
5. Il piano sanitario della regione o della provincia autonoma stabilisce la dislocazione territoriale delle strutture sedi di attivita' o delle apparecchiature di cui ai precedenti commi, ovvero indica, nel caso di regioni o di province autonome la cui popolazione non raggiunga la dimensione di un bacino d'utenza, a quali sedi di altra regione o provincia sara' fatto riferimento per la detta attivita' e per le prestazioni strumentali ottenibili con le apparecchiature di cui sopra.
6. Sedi preferenziali di collocazione delle strutture preposte all'esercizio delle alte specialita' o predisposte per l'installazione di apparecchiature ad avanzata tecnologia sono i presidi ospedalieri multizonali e i policlinici universitari.
7. Al fine di garantire l'efficiente gestione dei presidi e delle apparecchiature di cui ai commi precedenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto alle singole regioni del fondo sanitario nazionale sia di parte corrente, sia di parte in conto capitale, tiene conto delle loro dislocazioni facendo anche ricorso allo strumento della compensazione per la mobilita' interregionale.
8. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo possono essere aggiornati o variati con la medesima procedura anche su richiesta delle singole regioni o province autonome o del Consiglio universitario nazionale.
Art. 6.
Interventi in casi di inadempienza
((1. A partire dal centoventesimo giorno successivo all'approvazione da parte del Parlamento del piano sanitario nazionale, l'erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con l'esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, e' sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome della legge di piano sanitario))
2. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia sanitaria, qualora si tratti di adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti da leggi o risultanti dalla natura degli interventi da realizzare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
3. In caso di omissione da parte delle unita' sanitarie locali di adempimenti amministrativi concernenti la pianificazione sanitaria regionale, previsti entro termini tassativi, si applicano le misure sostitutive stabilite dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, come modificato dall'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Titolo II
DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA' PER IL TRIENNIO 1986-88
Art. 7.
Diritto alle prestazioni
Per il triennio 1986-88 sono confermate le prestazioni sanitarie ed integrative attualmente erogate dal Servizio sanitario nazionale; annualmente vengono verificati i livelli e le modalita' di erogazione di tali prestazioni, previa relazione del Ministro della sanita' al Parlamento; eventuali modifiche possono essere apportate in sede di approvazione o modifica della legge di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 8.
Azioni programmate e progetti-obiettivo
1. Per il triennio 1986-88 sono indicate le seguenti azioni programmate:
a) la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento all'individuazione, all'accertamento e al controllo dei fattori di rischio, fissando i relativi limiti di tolleranza alla esposizione agli agenti inquinanti e nocivi e riducendone progressivamente la presenza al di sotto dei limiti anzidetti;
b) la lotta alle malattie neoplastiche;
c) la lotta alle malattie cardiovascolari;
d) la tutela dei nefropatici cronici, attraverso l'elaborazione di una strategia complessiva della pratica terapeutica dialitica e dei trapianti di organo diretta alla attivazione o al potenziamento della organizzazione dei servizi e allo sviluppo della educazione sanitaria;
e) la sanita' pubblica veterinaria.
2. Per lo stesso triennio sono indicati i seguenti progetti-obiettivo, da realizzare mediante la integrazione funzionale operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo il disposto dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di attribuzione degli oneri relativi:
a) la tutela della salute della donna, delle scelte consapevoli e responsabili di procreazione, della maternita'; la lotta alla mortalita' infantile e la tutela della salute nella eta' evolutiva; la prevenzione e la cura delle malattie congenite ed ereditarie;
b) la tutela della salute degli anziani;
c) la tutela della salute mentale e la risocializzazione dei disabili psichici;
d) la prevenzione degli handicap, la riabilitazione e la socializzazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali;
e) la prevenzione delle tossicomanie e la riabilitazione e il reinserimento dei tossicodipendenti.
3. Ai fini del coordinamento delle attivita' di cui a1 commi 1 e 2, per garantirne un efficace svolgimento, il Governo puo' emanare specifici atti di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previo parere del Consiglio superiore di sanita'.
4. Le attivita' di formazione e di aggiornamento professionale e le iniziative di ricerca finalizzate del triennio devono privilegiare le esigenze connesse con gli interventi di cui ai commi precedenti.
5. Per i fini indicati nei precedenti commi, le unita' sanitarie locali, nel quadro dell'azione di coordinamento svolta dalla regione, conformemente agli indirizzi espressi nel piano sanitario regionale, possono avvalersi delle competenze istituzionali dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonche' degli istituti e dipartimenti universitari mediante rapporti convenzionali in base alla normativa vigente in materia.
Nota all'art. 8, comma 1, lettera a):
I testi degli , e , sono i seguenti:
"Art. 20 (Attivita' di prevenzione). - Le attivita' di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocivita', di pericolosita' e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonche' al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14;
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7;
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilita' dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attivita' produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente secondo sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoranti interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attivita' di prevenzione le unita' sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla particolarita' del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificata, congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unita' produttiva".
"Art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). - In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unita' sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall' .
Per la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente le unita' sanitarie locali organizzano propri servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unita' produttive.
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell' , spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unita' sanitaria locale, nonche' ai presidi e ai servizi di cui al successivo articolo 22, assumano ai sensi delle vigenti leggi la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente e' esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'articolo 8, secondo comma, nonche' la facolta' di diffida prevista dall' .
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta puo' sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato".
"Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione).
- La legge regionale, in relazione all'ubicazione e alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita' dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:
a) individua le unita' sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale.
I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalita' di cui all'articolo 18".
Nota all'art. 8, comma 2:
Il testo dell' , e' il seguente:
"Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attivita' di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unita' sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attivita' di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le unita' sanitarie locali tengono separata contabilita' per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate".
Nota all'art. 8, comma 3:
Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 5 (Indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative regionali). - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, Fuori dei casi in cui si provveda, con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanita' quando si tratti di affari particolari.
Il Ministro della sanita' esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attivita' delegate alle regioni.
In caso di persistenti inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattivita' relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".
Art. 9.
Piani sanitari delle regioni e delle province autonome
Nel quadro degli interventi diretti in via prioritaria al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, tenuti presenti le direttive ed i parametri tendenziali di organizzazione generale definiti nel piano sanitario nazionale, i piani sanitari delle regioni e delle province autonome per il triennio 1986-88 devono comunque prevedere:
a) gli impegni operativi per la realizzazione delle azioni programmate e dei progetti-obiettivo;
b) gli obiettivi e le modalita' di attivazione dei distretti sanitari di base;
c) la stima del fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale in relazione alla domanda sanitaria da soddisfare, ai connessi servizi da attivare, alle politiche di intervento definite ai sensi dell'articolo 2, nonche' le misure anche poliennali di adeguamento degli organici;
d) la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attivita' professionali convenzionate:
1) per la medicina di base, per la pediatria di libera scelta, per la guardia medica territoriale, con indicazioni espresse per le zone disagiate e carenti;
2) per i servizi specialistici nei poliambulatori intra ed extraospedalieri, prevedendone il necessario coordinamento;
3) per le attivita' specialistiche presso strutture private convenzionate, il cui apporto va programmato avendo riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed al raccordo con queste ultime al fine di soddisfare comunque il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino entro il termine massimo di tre giorni dalla richiesta all'unita' sanitaria locale competente, tenuto conto anche dell'esigenza della continuita' diagnostico-terapeutica.
Le indicazioni di cui sopra sono attuate in sede di rinnovo delle convenzioni;
e) le modalita' di partecipazione del volontariato e il coordinamento delle attivita' che lo stesso e' ammesso a svolgere nei presidi e nei servizi territoriali;
f) la distribuzione nel territorio dei presidi fissi esistenti o da istituire nel quadro del riequilibrio delle dotazioni sanitarie e la riorganizzazione delle attivita' interne dei presidi stessi;
g) la distribuzione sul territorio e le modalita' di coordinamento operativo, anche radio-assistito, dei servizi di pronto intervento e di emergenza collegati funzionalmente ai servizi di guardia medica territoriale e ospedaliera, ai servizi di pronto soccorso e di trasporto protetto degli infermi, ai servizi di cura intensiva ed ai servizi di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano ed emoderivati a lunga conservazione;
h) la indicazione del fabbisogno triennale di attrezzature per il potenziamento e l'ammodernamento dei presidi pubblici;
i) le priorita' di ricerca finalizzata agli obiettivi indicati al precedente articolo 2, nonche' ad eventuali altri aspetti di tutela della salute di preminente rilievo locale, da finanziare a carico della quota di fondo sanitario nazionale;
l) l'organizzazione delle attivita' di rilevazione dei dati epidemiologici, statistici e finanziari necessari sia alle esigenze gestionali delle unita' sanitarie locali sia alle esigenze conoscitive, di valutazione e di controllo delle regioni, delle province autonome e dell'amministrazione centrale, secondo gli indirizzi metodologici forniti dal Ministero della sanita', sentita la Commissione interistituzionale per il sistema informativo sanitario di cui al decreto del Ministro della sanita' del 16 novembre 1981;
m) la specificazione delle risorse finanziarie aventi un vincolo di destinazione in base ai criteri di riparto del fondo sanitario nazionale e degli interventi programmati dalla regione o dalla provincia autonoma, nonche' i programmi delle attivita' da svolgere con tali fondi a destinazione vincolata.
Art. 10.
Disposizioni particolari in materia
di organizzazione degli ospedali
1. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, nel definire le misure di cui al precedente articolo 9, lettera f), devono contenere indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in conformita' ai seguenti parametri tendenziali:
a) dotazione media dei posti letto nell'ambito della regione o provincia autonoma del 6,5 per mille abitanti, di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione, considerando i posti letto in ospedali pubblici, quelli convenzionati obbligatoriamente e quelli dei presidi delle unita' sanitarie locali di cui all'articolo 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' i posti letto di strutture private convenzionate, valutati, questi ultimi, limitatamente ai fini del computo di cui sopra, al 50 per cento. Tale standard e' riferito al tasso di spedalizzazione della popolazione residente nella regione e potra' essere variato in misura proporzionale ai flussi di ricovero da altre regioni.
L'anzidetto standard, nelle regioni dove la dotazione dei posti letto e' superiore all'8 per mille, puo' essere raggiunto entro il 1990;
L'anzidetto standard, nelle regioni dove la dotazione dei posti letto e' superiore all'8 per mille, puo' essere raggiunto entro il 1990;
b) tasso medio di spedalizzazione: 160 per mille;
c) tasso minimo di utilizzazione dei posti letto compreso tra il 70 e il 75 per cento;
d) durata media della degenza: undici giorni.
2. i piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono altresi' prevedere:
a) la ristrutturazione, nel triennio 1986-88, in deroga a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129, delle degenze ospedaliere in aree funzionali omogenee afferenti alle attivita' di medicina, di chirurgia e di specialita', che, pur articolate in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura, anche a carattere pluridisciplinare, siano dimensionate in rapporto alle esigenze assistenziali e rappresentino misure di avvio all'applicazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, numero 833;
b) la soppressione, l'accorpamento e la trasformazione in servizi speciali di diagnosi e cura, previsti dall'articolo 36, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, delle divisioni o sezioni autonome con tasso di utilizzazione dei posti letto, con esclusione di quelli adibiti a ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per cento nel triennio 1982-84, escludendo dal calcolo in ciascun anno il mese con maggiore ed il mese con minore utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di tali interventi nonche' di quelli di cui alla precedente lettera a), sono fatte salve le esigenze della didattica e della ricerca nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) le scelte volte a promuovere una migliore e piu' umana qualita' della vita dei degenti negli ospedali, avendo anche riguardo alla possibilita' di realizzare, soprattutto per i bambini, soddisfacenti rapporti con i familiari e con l'ambiente esterno nella piena salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche dei presidi ospedalieri.
3. E' fatto divieto, nelle regioni e nelle province autonome con dotazione complessiva di posti letto superiore a quella indicata alla lettera a) del comma 1, di procedere alla costruzione di nuovi ospedali ed all'ampliamento di quelli esistenti.
4. Le regioni e le province autonome possono consentire deroghe al divieto di cui al precedente comma 3 solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero non inferiore di posti letto nel territorio della stessa o di altra unita' sanitaria locale.
5. Nel caso di soppressione di divisioni o sezioni autonome non e' consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse.
6. Gli spazi ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure indicate nei commi precedenti sono destinati con priorita':
a) alla strutturazione di specifiche sezioni di degenza per la riabilitazione di malati lungodegenti e ad alto rischio invalidante;
b) ad attivita' di spedalizzazione a ciclo diurno;
c) all'esercizio dell'attivita' libero-professionale in sede ospedaliera dei medici a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 35, commi sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
d) a migliorare la ricettivita' alberghiera dell'ospedale, anche per servizi da rendere a pagamento quale forma di autofinanziamento delle unita' sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
7. I posti di organico anche se riferiti alle piante organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi di cui al precedente articolo 2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente articolo 8.
8. Il personale non utilizzato e' trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra unita' sanitaria locale della regione o della provincia autonoma con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibile, o in mancanza e' utilizzato in soprannumero riassorbibile.
9. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono inoltre contenere disposizioni riguardanti la riorganizzazione dei turni di lavoro dei medici dei servizi di diagnosi e cura e del personale dei servizi di diagnostica strumentale, l'utilizzazione intensiva delle camere operatorie e delle apparecchiature di tecnologia avanzata e di maggior costo, i criteri per l'organizzazione dei posti di pronto intervento ospedaliero con servizio di reperibilita', nonche' la utilizzazione degli incentivi ad incremento della produttivita' degli ospedali nel loro insieme e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed economali.
10. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, fermo restando l'obiettivo della piena utilizzazione e del riequilibrio territoriale dei presidi pubblici, indicano il fabbisogno di convenzioni con istituzioni private di ricovero e cura, stabilendo ambiti programmati di collaborazione in relazione alla funzione complementare ad esse affidata.
11. L'ambito programmato di collaborazione va definito tenendo conto della dislocazione territoriale delle istituzioni da convenzionare in relazione al fabbisogno assistenziale da soddisfare, e della presenza di presidi convenzionati obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
12. E' abrogato l'articolo 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
2. i piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono altresi' prevedere:
a) la ristrutturazione, nel triennio 1986-88, in deroga a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129, delle degenze ospedaliere in aree funzionali omogenee afferenti alle attivita' di medicina, di chirurgia e di specialita', che, pur articolate in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura, anche a carattere pluridisciplinare, siano dimensionate in rapporto alle esigenze assistenziali e rappresentino misure di avvio all'applicazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, numero 833;
b) la soppressione, l'accorpamento e la trasformazione in servizi speciali di diagnosi e cura, previsti dall'articolo 36, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, delle divisioni o sezioni autonome con tasso di utilizzazione dei posti letto, con esclusione di quelli adibiti a ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per cento nel triennio 1982-84, escludendo dal calcolo in ciascun anno il mese con maggiore ed il mese con minore utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di tali interventi nonche' di quelli di cui alla precedente lettera a), sono fatte salve le esigenze della didattica e della ricerca nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) le scelte volte a promuovere una migliore e piu' umana qualita' della vita dei degenti negli ospedali, avendo anche riguardo alla possibilita' di realizzare, soprattutto per i bambini, soddisfacenti rapporti con i familiari e con l'ambiente esterno nella piena salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche dei presidi ospedalieri.
3. E' fatto divieto, nelle regioni e nelle province autonome con dotazione complessiva di posti letto superiore a quella indicata alla lettera a) del comma 1, di procedere alla costruzione di nuovi ospedali ed all'ampliamento di quelli esistenti.
4. Le regioni e le province autonome possono consentire deroghe al divieto di cui al precedente comma 3 solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero non inferiore di posti letto nel territorio della stessa o di altra unita' sanitaria locale.
5. Nel caso di soppressione di divisioni o sezioni autonome non e' consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse.
6. Gli spazi ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure indicate nei commi precedenti sono destinati con priorita':
a) alla strutturazione di specifiche sezioni di degenza per la riabilitazione di malati lungodegenti e ad alto rischio invalidante;
b) ad attivita' di spedalizzazione a ciclo diurno;
c) all'esercizio dell'attivita' libero-professionale in sede ospedaliera dei medici a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 35, commi sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
d) a migliorare la ricettivita' alberghiera dell'ospedale, anche per servizi da rendere a pagamento quale forma di autofinanziamento delle unita' sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
7. I posti di organico anche se riferiti alle piante organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi di cui al precedente articolo 2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente articolo 8.
8. Il personale non utilizzato e' trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra unita' sanitaria locale della regione o della provincia autonoma con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibile, o in mancanza e' utilizzato in soprannumero riassorbibile.
9. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono inoltre contenere disposizioni riguardanti la riorganizzazione dei turni di lavoro dei medici dei servizi di diagnosi e cura e del personale dei servizi di diagnostica strumentale, l'utilizzazione intensiva delle camere operatorie e delle apparecchiature di tecnologia avanzata e di maggior costo, i criteri per l'organizzazione dei posti di pronto intervento ospedaliero con servizio di reperibilita', nonche' la utilizzazione degli incentivi ad incremento della produttivita' degli ospedali nel loro insieme e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed economali.
10. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, fermo restando l'obiettivo della piena utilizzazione e del riequilibrio territoriale dei presidi pubblici, indicano il fabbisogno di convenzioni con istituzioni private di ricovero e cura, stabilendo ambiti programmati di collaborazione in relazione alla funzione complementare ad esse affidata.
11. L'ambito programmato di collaborazione va definito tenendo conto della dislocazione territoriale delle istituzioni da convenzionare in relazione al fabbisogno assistenziale da soddisfare, e della presenza di presidi convenzionati obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
12. E' abrogato l'articolo 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Nota all'art. 10, comma 1, lettera a):
Il testo del , e' il seguente:
Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della , e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano sanitario regionale preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unita' sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni".
Note all'art. 10, comma 2, lettera a):
- Si riporta il testo degli , e (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera):
"Art. 36. - Negli ospedali generali la sezione e' l'unita' funzionale che deve comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto.
Negli stessi ospedali le sezioni di specialita' possono comprendere anche un numero di posti-letto che in ogni caso non puo' essere inferiore a 15. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine.
La divisione e' composta da 2 o piu' sezioni e comprende non meno di 50 e non piu' di 100 posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni di specialita' possono comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non puo' essere inferiore a trenta.
I servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni specializzate e di norma non dispongono di letti di degenza o ne hanno un numero che, comunque, non puo' essere superiore a quello previsto per le sezioni di specialita'".
"Art. 37. - Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non piu' di venti.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non piu' di ottanta".
"Art. 38. - Negli ospedali per lungo degenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80 e non piu' di 120 posti-letto".
- Il ed il D.P.R. n. 129/1969, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 23 aprile 1969, disciplinano rispettivamente l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e l'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura.
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 17 (Requisiti e struttura interna degli ospedali).
- Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unita' sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all' .
Le regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extraospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonche' a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base dell'integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge".
Note all'art. 10, comma 2, lettera b):
- Il testo dell' e' riportato nella nota all'art. 10, comma 2, lettera a).
- L' disciplina le cliniche universitarie e le relative convenzioni.
Nota all'art. 10, comma 6, lettera c):
I testi del sesto e del (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) sono i seguenti:
"L'attivita' libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi dell'unita' sanitaria locale, e' intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettivita'.
L'attivita' libero-professionale all'interno delle strutture e dei servizi dell'unita' sanitaria locale e' esercitata:
a) in costanza di ricovero; nelle strutture di ricovero ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici - entro il limite variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del totale - che possono anche prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta attivita' viene svolta in equipe ed e' comprensiva dei servizi connessi;
b) in regime ambulatoriale, con utilizzo delle relative strutture, secondo modalita' organizzative stabilite dall'unita' sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attivita' libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attivita' ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un plus orario".
Nota all'art. 10, comma 6, lettera d):
Il testo del e' il seguente:
"A modifica di quanto previsto dall' , le somme di cui alle lettere b), c) ed e), del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale".
Nota all'art. 10, comma 8:
Il testo degli , e e' il seguente:
"Art. 39 (Trasferimenti nell'ambito dell'unita' sanitaria locale). - Per motivate esigenze di servizio o a domanda, il comitato di gestione, sentita la commissione del personale, puo' disporre il trasferimento del personale ad altro presidio, servizio o ufficio anche di diverso comune rientrante nella circoscrizione territoriale dell'unita' sanitaria locale.
I trasferimenti sono disposti sulla base di criteri oggettivi fissati nell'accordo nazionale unico.
I trasferimenti, compresi quelli disciplinati negli articoli successivi, i comandi e le missioni sono disposti esclusivamente nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina proprie degli interessati.
La disposizione del primo comma non si applica al personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali".
"Art. 40 (Trasferimenti ad altra unita' sanitaria locale). - Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, puo' essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unita' sanitaria locale della regione con l'osservanza della seguente procedura.
Le regioni, all'atto dell'indizione dei concorsi pubblici, notificano alle unita' sanitarie locali i posti disponibili messi a concorso.
I trasferimenti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie sono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie degli aspiranti formulate in relazione ai titoli dagli stessi posseduti, da valutarsi, in conformita' ai criteri stabiliti a norma del presente decreto per i rispettivi concorsi di assunzione, dalla stessa commissione costituita per i relativi concorsi e prima dell'inizio degli stessi. I trasferimenti del restante personale sono disposti secondo l'ordine di anzianita' nella posizione funzionale di appartenenza.
Il personale non puo' chiedere un nuovo trasferimento prima che siano trascorsi due anni da quello precedente".
"Art. 41 (Procedure speciali per il trasferimento di alcune categorie di personale). - Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali puo' essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad una diversa unita' sanitaria locale della regione esclusivamente a domanda e con l'osservanza della seguente procedura.
Le regioni, prima di procedere all'assegnazione alle unita' sanitarie locali dei candidati dichiarati vincitori nei pubblici concorsi, notificano alle unita' sanitarie locali la graduatoria degli stessi vincitori con l'indicazione dei posti da conferire.
I dipendenti appartenenti al ruolo regionale nominativo possono chiedere il trasferimento per i posti disponibili messi a concorso e per quelli che si renderanno disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.
Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili, la regione nomina una apposita commissione, costituita come i relativi concorsi pubblici di assunzione, che formula un'unica graduatoria comune di tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti, da valutarsi in conformita' ai criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12. Il personale non puo' chiedere un nuovo trasferimento prima che siano decorsi almeno due anni da quello precedente.
Note all' :
- Gli , e concernono:
art. 39: cliniche universitarie e relative convenzioni;
art. 41: convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica;
art. 42: istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico.
- Il testo dell' e' riportato nella nota all'art. 10, comma 1, lettera a).
Art. 11.
Programmi di sviluppo della ricerca epidemiologica
1. Il Ministro della sanita', su proposta dell'Istituto superiore di sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanita', emana con proprio decreto le linee direttive per il programma di sviluppo della ricerca epidemiologica per il triennio 1986-88.
2. Per la elaborazione della proposta di programma e per la realizzazione degli obiettivi, ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Istituto superiore di sanita' si avvale della collaborazione degli osservatori epidemiologici regionali e di altre istituzioni pubbliche e private che abbiano svolto ricerca ed attivita' epidemiologica d'interesse nazionale, anche mediante convenzioni pluriennali che possono prevedere la mobilita', anche per comando, del personale impegnato nei programmi.
Nota all'art. 11, comma 2:
Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 58 (servizio epidemiologico e statistico). - Nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono previsti specifici programmi di attivita' per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.
I programmi di attivita', per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente articolo 27, sono attuati dall'Istituto superiore di sanita'.
Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del Servizio sanitario nazionale.
Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale".
Titolo III
NORME PER IL FINANZIAMENTO POLIENNALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Art. 12.
Disposizioni finanziarie per il triennio 1986-88
1. I livelli di assistenza sanitaria e le azioni programmate di cui agli articoli precedenti sono finanziati con il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge.
2. A parziale integrazione dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-88 e' determinato:
(( a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989; b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989 )).
(( a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989; b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989 )).
3. L'utilizzazione del fondo stanziato per il 1985 va armonizzata con gli obiettivi ed i criteri di cui alla presente legge.
4. Con la relazione di cui all'articolo 7 il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento sull'andamento della spesa sanitaria e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo a quelli realizzati con il finanziamento a destinazione vincolata, dal servizio sanitario nazionale, formulando adeguate e articolate proposte per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. In relazione a tali proposte, la legge di cui allo articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, adotta le misure piu' opportune segnatamente per adeguare i finanziamenti a destinazione vincolata, con particolare riguardo allo sviluppo dei progetti-obiettivo.
6. Eventuali economie realizzate per effetto delle misure di ristrutturazione e di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, previste dalla presente legge, sono destinate ad assicurare piu' agevoli condizioni, al fine di conseguire maggiore qualificazione ed uniformita' nei livelli di assistenza sanitaria.
Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 13.
Norme transitorie e finali
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanita', un decreto avente valore di legge ordinaria, per razionalizzare, coordinare e riunire in un testo unico le norme relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la loro uniforme applicazione in tutto il territorio nazionale.
2. La definizione delle piante organiche provvisorie e' pregiudiziale all'approvazione del piano sanitario della regione o della provincia autonoma. Le piante organiche definitive delle unita' sanitarie locali sono approvate entro un anno dall'entrata in vigore del piano sanitario della regione o della provincia autonoma, in conformita' alle indicazioni del piano medesimo.
3. Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo delle unita' sanitarie locali che non trovi collocazione nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali della regione o della provincia autonoma e' provvisoriamente utilizzato in soprannumero riassorbibile nell'ambito dell'unita' sanitaria locale di appartenenza, con carico di assorbimento nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
4. Nella prima applicazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, il piano sanitario nazionale per il triennio 1986-88 e presentato dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente alla presentazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1986-88 il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge contenente i criteri e le procedure per la ripartizione del fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-88.
5. Le disposizioni precettive concernenti l'applicazione del predetto piano sanitario nazionale e le norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 1986-88 sono contenute rispettivamente nel titolo II e nel titolo III della presente legge.
6. Per il triennio 1986-88 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti e approvati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del piano sanitario nazionale approvato dal Parlamento con atto non legislativo. Entro lo stesso termine le regioni che hanno gia' approvato il piano sanitario regionale sono tenute ad adeguarlo alle indicazioni della presente legge.
7. Sono abrogate le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.
Nota all'art. 13, comma 3:
Il testo degli , e e' riportato nella nota all'art. 10, comma 8.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DEGAN, Ministro della sanita' Visto il Guardasigilli, MARTINAZZOLI