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Modifiche allo statuto della regione Lombardia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico


Sono approvate, ai sensi e per gli affetti dell'articolo 123 della Costituzione, le modifiche agli articoli 59, 63 e 65 dello statuto della regione Lombardia, nel testo deliberato dal consiglio regionale, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 74 dello statuto medesimo, ed allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Allegato 1 Testo della legge n. 215 della regione Lombardia approvata il 10 marzo 1983- Articolo unico

ALLEGATO 1

Testo della legge n. 215 della regione Lombardia approvata dal consiglio regionale il 10 marzo 1983
Modifica all'articolo 63 dello statuto della regione Lombardia

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 63 e' soppresso e cosi' modificato:
"Art. 63. - E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano novantamila elettori, oppure tre consigli provinciali, oppure cinquanta consigli comunali, oppure cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della regione lombarda".

Allegato 2 Testo della legge n. 215 della regione Lombardia approvata il 10 marzo 1983- art. 1

ALLEGATO 2

Testo della legge n. 216 della regione Lombardia approvata dal consiglio regionale il 10 marzo 1983
Modifica agli articoli 59 e 65 dello statuto della regione Lombardia
Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 59 e' soppresso e cosi' modificato:
"Art. 59. - Qualora sulla proposta di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro quattro mesi dall'assegnazione della proposta alle commissioni, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno del consiglio regionale e su di essa il consiglio delibera nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento".

Allegato 2 Testo della legge n. 215 della regione Lombardia approvata il 10 marzo 1983 - art. 2

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 65 e' soppresso e cosi' modificato:
"Art. 65. - Il consiglio regionale puo' deliberare l'indizione di referendum consultivi su provvedimenti interessanti popolazioni determinate, o su questioni di interesse regionale interessanti l'intero corpo elettorale regionale".

NOTA
Lo statuto della regione Lombardia e' stato approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 339 .