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Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


All'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:
"La quantita' di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, e' determinata con esclusione delle scorte di esercizio.
Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facolta' di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975".
NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell' (Norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74, concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana), cosi' come integrato dal presente articolo, e' il seguente: "Tutti coloro che, alle ore zero del 1 luglio 1974, detenevano, a qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero e fossero destinatari dei prodotti stessi in corso di trasporto per quantita' superiori a 500 kg debbono versare gli importi riferiti a 100 kg netti di cui all'allegata tabella. La quantita' di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, e' determinata con esclusione delle scorie di esercizio. Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facolta' di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975. La tabella allegata al decreto-legge, a cui si fa riferimento nel primo comma dell'articolo trascritto, e' la seguente: TABELLA (1) Gli importi sono riferiti a resa 92. Per rese diverse essi devono essere adeguati alla resa reale calcolata secondo le norme CEE. (2) Gli importi sono calcolati per ogni 1% di zucchero estraibile contenuto. Essi pertanto devono essere adeguati al contenuto effettivo calcolato secondo le norme CEE. (3) L'importo e' ridotto di un ammontare corrispondente alla riduzione dell'ammontare compensativo monetario effettuata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 834/74 e successive modifiche, nonche', per lo zucchero greggio, di quanto il detentore dimostri di aver pagato al produttore estero ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento comunitario.

Art. 2.


Chiunque, in ottemperanza del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, abbia versato gli importi ivi previsti anche per il quantitativo di zucchero da qualificarsi come scorta di esercizio, ai sensi del precedente articolo 1, ha diritto di conseguire dalla Cassa conguaglio zucchero la restituzione della somma afferente detto quantitativo, ove ne faccia richiesta con domanda, in carta bollata, opportunamente documentata, da presentarsi alla Cassa medesima entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda di cui al precedente comma deve contenere la specificazione delle giacenze di zucchero al 1 luglio 1974, degli acquisti di zucchero effettuati nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975, delle eventuali cessioni di zucchero a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori, nello stesso periodo, della giacenza di zucchero al 30 giugno 1975, nonche', per le aziende stagionali che intendano avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo 1, anche la specificazione degli acquisti e delle eventuali cessioni relativi al mese di luglio 1974.

Art. 3.


Ai rimborsi di cui all'articolo 2 la Cassa conguaglio zucchero provvede con le somme incassate ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, e non distribuite, ovvero, per il caso di insufficienza di dette somme, con il gettito del sovrapprezzo sullo zucchero, riferito alla campagna 1985-1986, fissato con provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi.

Art. 4.


Qualora la domanda di cui al precedente articolo 2 contenga dichiarazioni non conformi al vero, e' irrogata a carico dell'istante la sanzione amministrativa pecuniaria da due a cinque volte l'ammontare del rimborso richiesto, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni penali per il caso in cui il fatto costituisca anche reato.
Nota all' , reca modifiche al sistema penale. Di detta legge solo il capo I si riferisce alle sanzioni amministrative.

Art. 5.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI