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Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e il Governo della Gran Bretagna relative alla regolazione della controversia "Eredi professor Pestarini", firmate a Roma il 9 e il 24 marzo 1976.

Scambio di Note

TESTO DELLE NOTE

n. 167/247

Roma, li' 9 marzo 1976
S. E. Sir. Guy Elwin MILLARD
Ambasciatore di S. M. Britannica
ROMA

Signor Ambasciatore,
ho l'onore di far riferimento alla questione sorta in merito alla domanda degli eredi del defunto professor Pestarini, che l'Agente del Governo italiano ha presentato il 12 marzo 1968 alla Commissione di Conciliazione italo-britannica, con riferimento agli articoli 81 e 83 e all'Allegato XVI del Trattato di pace. Come e' noto a Vostra Eccellenza, il Governo del Regno Unito sostiene che qualsiasi reclamo del professor Pestarini e dei suoi eredi in base alle disposizioni della Sezione 29 della United Kingdom Patents and Designs Act 1907 (Legge del Regno Unito sui brevetti e disegni del 1907) e relativi emendamenti non rientra nelle disposizioni dell'articolo 81 e dell'Allegato XVI del Trattato, e che il Governo italiano ha rinunciato, in base all'articolo 76, a qualsiasi diritto che il professor Pestarini o i suoi eredi avrebbero altrimenti potuto vantare.
Inoltre, il Governo del Regno Unito ha assunto la posizione che la disputa tra i Governi del Regno Unito e dell'Italia circa tale interpretazione degli articoli 76 e 81 e dell'Allegato XVI non rientra tra quelle cui possano applicarsi le disposizioni dell'articolo 83 e che di conseguenza il Governo del Regno Unito non ha alcun obbligo di riattivare il meccanismo della Commissione di Conciliazione. il=4; Poiche' non e' stato possibile risolvere la disputa con negoziati diretti, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano propone, in via eccezionale:
a) che la disputa concernente la domanda degli eredi del defunto professor Pestarini venga rimessa alla Commissione di Conciliazione italo-britannica e che alla Commissione stessa venga dato il potere di decidere la questione di sostanza in conformita' alle disposizioni del Trattato di pace, come se si trattasse di una disputa tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di cui alle disposizioni dell'articolo 83 del Trattato di pace, ma senza pregiudizio per nessuna questione di diritto o di fatto che eventualmente possa essere sottoposta alla Commissione dalle due parti;
b) che, nonostante le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 83, la Commissione avra' il potere discrezionale di condannare il Governo soccombente al pagamento delle spese del procedimento, ivi incluse quelle riguardanti il membro e l'Agente dell'altro Governo;
c) che la decisione della Commissione, anche per quanto riguarda le spese, sia definitiva e vincolante per tutte le parti.
Ho l'onore di proporre che, se Vostra Eccellenza concorda, la presente Nota, insieme alla risposta di Vostra Eccellenza che confermi che quanto sopra viene accettato dal Governo del Regno Unito, siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia. Tale Accordo entrera' provvisoriamente in vigore subito ed entrera' in vigore definitivamente non appena saranno completate tutte le formalita' richieste dai sistemi costituzionali dei due Paesi.
Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
N. Varvesi