Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.
Art. 14
ARTICOLO 14
Prova
1. La legge regolatrice del contratto in forza della presente convenzione e' applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.
2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate all'articolo 9 secondo la quale l'atto e' valido quanto alla forma, sempreche' il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.
Prova
1. La legge regolatrice del contratto in forza della presente convenzione e' applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.
2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate all'articolo 9 secondo la quale l'atto e' valido quanto alla forma, sempreche' il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.