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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977.

Art. 21

Articolo 21.

1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Vienna.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. Ciascuno dei due Stati potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta, trasmessa per via diplomatica. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data alla quale e' stata notificata all'altro Stato.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma il 12 luglio 1977 in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana
Luciano RADI

Per la Repubblica d'Austria
Georg SCHLUMBERGER

Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI