Ratifica ed esecuzione del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.
Art. 20
Articolo 20
Notificazioni
Il Direttore generale notifica agli Stati contraenti, alle organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale e agli Stati non membri dell'Unione ma membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi):
i) le firme apposte secondo l'articolo 18;
ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 15.2);
iii) le dichiarazioni presentate secondo l'articolo 9.1) a) e le notificazioni di ritiro secondo l'articolo 9.2) o 3);
iv) la data d'entrata in vigore del presente Trattato secondo l'articolo 16.1);
v) le comunicazioni secondo gli articoli 7 e 8 e le decisioni secondo l'articolo 8;
vi) le accettazioni di modificazioni del presente Trattato secondo l'articolo 14.3);
vii) le modificazioni del Regolamento d'esecuzione;
viii) le date d'entrata in vigore delle modificazioni del Trattato o del Regolamento d'esecuzione;
ix) qualsiasi denuncia notificata secondo l'articolo 17.
Notificazioni
Il Direttore generale notifica agli Stati contraenti, alle organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale e agli Stati non membri dell'Unione ma membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi):
i) le firme apposte secondo l'articolo 18;
ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 15.2);
iii) le dichiarazioni presentate secondo l'articolo 9.1) a) e le notificazioni di ritiro secondo l'articolo 9.2) o 3);
iv) la data d'entrata in vigore del presente Trattato secondo l'articolo 16.1);
v) le comunicazioni secondo gli articoli 7 e 8 e le decisioni secondo l'articolo 8;
vi) le accettazioni di modificazioni del presente Trattato secondo l'articolo 14.3);
vii) le modificazioni del Regolamento d'esecuzione;
viii) le date d'entrata in vigore delle modificazioni del Trattato o del Regolamento d'esecuzione;
ix) qualsiasi denuncia notificata secondo l'articolo 17.