Ratifica ed esecuzione dei protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l'Algeria e l'11 febbraio 1982 con Israele.
Art. 5
ARTICOLO 5
1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Tunisia, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 60% dell'aliquota di base;
- le altre tre riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il:
- 1 gennaio 1984,
- 1 gennaio 1985,
- 1 gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Tunisia, e' abolita.
1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Tunisia, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 60% dell'aliquota di base;
- le altre tre riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il:
- 1 gennaio 1984,
- 1 gennaio 1985,
- 1 gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Tunisia, e' abolita.