Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilita' di grande comunicazione.
Preambolo
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di cui all'articolo 15, nono comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' riaperto e prorogato al 31 dicembre 1986.
Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del tesoro, a stralcio della relazione generale di cui all'articolo 15 predetto, riferiranno al Parlamento entro il 31 ottobre 1985 sulle risultanze dei piani finanziari sottoposti all'esame dell'ANAS e del Ministero del tesoro dalle societa' concessionarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e per le quali siano state riscontrate sufficienti coperture dell'indebitamento in essere. Nei confronti delle societa' predette continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 15, sesto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531.
Dal 1 gennaio 1987 il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane cessera' comunque di intervenire ai sensi del citato articolo 15, sesto comma, nei confronti delle societa' concessionarie per le quali siano state riscontrate insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, salvo che per le inadempienze relative a prestiti garantiti dallo Stato con istituti di credito esteri.
Per il triennio 1985-87, in caso di mancata applicazione, anche parziale, delle tariffe di equilibrio inserite dalle societa' concessionarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, nei rispettivi piani finanziari, gia' esaminati favorevolmente dall'ANAS, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e' abilitato ad intervenire per il pagamento di rate di mutui rimaste insolute a seguito del minor introito conseguente al ridotto livello tariffario applicato. Gli interventi a tale titolo effettuati dal Fondo, a valere sulle disponibilita' esistenti ed in formazione ai sensi dell'articolo 15, sesto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, integrate, ove necessario, da quelle indicate nel successivo articolo 7, secondo comma, non costituiscono debito delle societa' interessate da rimborsare allo Stato ai sensi del quarto comma del predetto articolo 15, ne' costituiscono fiscalmente componenti positive del reddito.
Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, ed il Ministro del tesoro presentano annualmente entro il 31 dicembre al Parlamento una relazione sull'operativita' del Fondo, sulle politiche tariffarie e sugli investimenti autostradali.
NOTE
Nota al titolo:
La concerne il piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale. Il penultimo comma dell'art. 15 di tale legge stabilisce quanto segue:
"In vista dell'emanazione, della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune societa' concessionarie tra quelle indicate all' , convertito in legge, con modificazioni, dalla , insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o piu' societa' di gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il loro accorpamento con societa' concessionarie gia' operanti".
Note agli articoli 1 e 2:
- Il testo dell' , non modificato dalla legge di conversione n. 544/1981, e' il seguente:
"Il fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla , e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari, e' abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse in valuta estera alla data del 31 dicembre 1979 dalle societa' autostradali:
Autostrada del Brennero;
Autocamionale della Cisa;
Autostrada dei Fiori;
Autostrade valdostane;
Autostrada ligure-toscana;
Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
Autostrade centro-padane;
Autostrada della Valdastico;
Tangenziale di Napoli;
Societa' per il traforo autostradale del Frejus,
nonche' dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti".
- Il testo del e' il seguente:
"I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonche' dai sovraprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all' , convertito in legge, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni e integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e, successivamente, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalita' the saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro, e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui e delle obbligazioni emesse dalle societa' concessionarie autostradali di cui all' , convertito in legge, con modificazioni, dalla , e rimaste insolute".
Art. 2.
Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e' abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati il consolidamento dei debiti per interessi moratori maturati negli anni 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, e nel primo semestre del 1985, in connessione alle rate di mutuo scadute nei medesimi anni e non pagate dalle societa' concessionarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, mediante contrazione di mutui decennali all'interesse annuo da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere, in deroga a norme di legge e di statuto, in favore del Fondo medesimo.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il Fondo e' autorizzato ad utilizzare le disponibilita' esistenti ed in formazione, allo stesso derivanti per effetto del sesto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531.
Art. 3.
Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e' abilitato ad intervenire nel pagamento dei debiti per interessi moratori maturati negli anni 1980, 1981, 1982, 1983 in connessione alle rate di mutuo scadute nei medesimi anni e non pagate dai consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela.
Per gli interventi di cui al precedente comma e' assegnata al Fondo, per l'anno 1985, la somma di lire 50 miliardi.
Le somme da pagarsi dal Fondo in applicazione del precedente primo comma sono da ritenersi corrisposte a titolo di contributo a carico dello Stato.
Art. 4.
Per far fronte all'ulteriore accertato fabbisogno, anche per interessi, connesso all'applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, nei confronti dei consorzi per le autostrade Messina-Catania, Messina-Palermo e Siracusa-Gela, e' assegnata all'ANAS per l'anno 1985 la somma di lire 60 miliardi.
Ogni eventuale ulteriore debito eccedente l'importo di cui al precedente comma resta a carico dei consorzi concessionari suindicati.
Art. 5.
Allo scopo di finanziare investimenti relativi ad opere ed infrastrutture viarie nelle aree urbane negli anni 1985-1989 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare ai comuni ovvero alle societa' concessionarie di autostrade, previa presentazione da parte di queste ultime di piani economico-finanziari, approvati dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e dal Ministro del tesoro, mutui ventennali fino ad un importo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni finanziari indicati, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorato dello 0,25 per cento.
Ai predetti mutui e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. A richiesta del creditore, la garanzia e' automaticamente operativa, trascorsi quarantacinque giorni dalle singole scadenze risultanti dai contratti di mutuo.
A seguito dei pagamenti effettuati, il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti del creditore.
Art. 6.
Nel quadro della politica generale dei trasporti, il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione, formula un programma triennale di interventi, sulla base del piano decennale di cui alla delibera del CIPE del 28 marzo 1985, delle priorita' indicate dalle regioni e recepite nel piano decennale stesso, delle previsioni della legge 12 agosto 1982, n. 531, e dei seguenti criteri: completamento dei grandi itinerari di confine; completamento per tronchi funzionali dei grandi itinerari longitudinali del Paese; completamento per tronchi funzionali dei grandi itinerari trasversali del Paese; servizio delle grandi aree metropolitane nonche' delle relative infrastrutture portuali, aeroportuali ed intermodali; chiusura di maglie autostradali gia' esistenti nonche' interventi necessari per ottimizzare i livelli di traffico e migliorare e garantire le condizioni di sicurezza di tratte essenziali per la funzionalita' della rete autostradale; completamento degli itinerari previsti dal piano stralcio di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, e gia' dichiarati prioritari, nonche' degli altri itinerari di grande rilevanza non definitivamente completati in sede di programma triennale 1979-81 e successivi aggiornamenti.
Lo schema di programma e' trasmesso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro i successivi trenta giorni. Il programma e' quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.
Per l'attuazione del presente articolo sono assegnate all'ANAS le somme di lire 275 miliardi nell'anno 1985, di lire 2.100 miliardi nell'anno 1986 e di lire 2.500 miliardi nell'anno 1987, che tengono conto di tutti i maggiori eventuali oneri per revisione prezzi, variazioni in corso d'opera e simili, occorrenti per la realizzazione del programma.
Nota all'art. 6:
La delibera del CIPE del 28 marzo 1985, che ha approvato il piano decennale della viabilita' di grande comunicazione elaborato dall'ANAS, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 1985.
Art. 7.
Sugli stanziamenti per gli anni 1986 e 1987, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, un'aliquota non superiore al 15 per cento e' riservata ad interventi manutentori di carattere ordinario e straordinario interessanti le strade e le autostrade statali, al potenziamento dei mezzi meccanici operativi ed all'attuazione della nuova organizzazione manutentoria di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126.
Ai fini dell'integrazione di cui al precedente articolo 1, quarto comma, l'ANAS e' autorizzata a versare le occorrenti somme al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane a valere, per l'esercizio 1985, sulle disponibilita' per i programmi costruttivi di cui alla presente legge e, per gli esercizi 1986 e 1987, sull'aliquota di cui al precedente comma.
Nota all' concerne l'approvazione del regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'A.N.A.S.:
Art. 8.
E' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'esercizio 1985 per l'erogazione di un primo contributo alla societa' concessionaria dell'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia per la progettazione esecutiva e l'avvio della realizzazione delle opere.
La somma di cui al precedente comma e' iscritta in apposito capitolo del bilancio per il 1985 dell'ANAS per la successiva erogazione alla predetta societa'.
Art. 9.
Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS e' autorizzata ad affidare, anche a trattativa privata, la compilazione dei progetti esecutivi a professionisti, ovvero i soli rilievi geotecnici, geognostici, geologici e geofisici a professionisti, istituti universitari o imprese specializzate.
All'affidamento di cui al precedente comma si procede previo parere del consiglio di amministrazione dell'ANAS che sostituisce il prescritto parere del Consiglio di Stato.
Art. 10.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 miliardi per il 1985, a lire 2.100 miliardi per il 1986 e a lire 2.500 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Piano decennale della grande viabilita' e provvedimenti ex articoli 9 e 11 previsti dalla legge n. 531 del 1982".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI