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Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilita' sul latte.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1 agosto 1978, n. 426, sono sostituiti dai seguenti:
"Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entita' del prelievo di corresponsabilita' dovuta, nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, ma comunque antecedentemente alla constatazione dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo.
La soprattassa e' ridotta al 20 per cento qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. In caso di omesso versamento, la soprattassa e' dovuta in misura pari al doppio del prelievo.
Qualora il prelievo di corresponsabilita' sia versato in misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal comma precedente si applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente o non corrisposta".

Art. 2.


La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1 agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui al decreto-legge citato e relativo ai periodi precedenti avvenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La suddetta soprattassa viene altresi' rimborsata a coloro che hanno provveduto ad effettuare il versamento ed entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge inoltrino apposita domanda al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, corredata da attestazione del versamento medesimo.
NOTE Nota all'art. 2, comma secondo: Il testo vigente dell' recante: "Modalita' di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilita' sulla produzione del latte bovino", e' il seguente: "Art. 10. - Il controllo sull'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (CEE) numeri 1079/77 e 1822/77 e dal presente decreto e' affidato agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria. Salve le disposizioni del , per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entita' del prelievo di corresponsabilita' dovuto nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. La soprattassa e' dovuta in misura pari al doppio del prelievo nella ipotesi in cui il versamento non sia effettuato entro il trentesimo giorno dal termine suddetto. Qualora il prelievo di corresponsabilita' sia versato in misura inferiore al dovuto e la differenza venga corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, la soprattassa e' pari al 50 per cento delle somme versate tardivamente. Qualora la differenza non venga corrisposta entro tale termine la soprattassa e' pari al doppio delle somme ancora dovute. In caso di irregolare tenuta della contabilita' di magazzino di cui all'art. 4 del presente decreto si applica la pena pecuniaria da L. 150.000 a L. 1.000.000". (L'articolo unico della , ha disposto che la soprattassa prevista dal secondo e terzo comma del citato articolo 10 non si applica per le violazioni commesse dal 10 giugno 1980 al 31 dicembre 1980 a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui al decreto-legge in parola e relativo al periodo considerato avvenga entro il 30 settembre 1981).

Art. 3.


Per l'attuazione del precedente articolo 2 e' autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire un miliardo che e' versata alla contabilita' speciale, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 10 agosto 1978, n. 426, sulla quale sono disposti i rimborsi.
All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 3, comma primo: Il testo vigente dell' (per l'argomento del decreto v. nella nota precedente) e' il seguente: "Art. 9. - Le somme relative al prelievo di corresponsabilita', trattenute dalle imprese ai produttori o che devono essere corrisposte direttamente dai produttori, sono versate, nei termini e con le modalita' previste dal regolamento (CEE) n. 1822/77, in una contabilita' speciale ai sensi dell'art. 1223, lettera a), delle istruzioni generali servizi tesoro intestata al "Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - Prelievo di corresponsabilita' sul latte", aperta presso le sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato. Le somme suddette dovranno mensilmente affluire ad un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la tesoreria centrale intestato "Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - Prelievo di corresponsabilita' sul latte". I soggetti tenuti al versamento del prelievo devono inoltre inviare, nei termini previsti dal regolamento (CEE) n. 1822/77, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una dichiarazione, accompagnata da una copia della ricevuta del versamento, dalla quale risultino i quantitativi mensili di latte consegnato dai produttori e/o il quantitativo di latte soggetto a prelievo. Le imprese, che ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1822/77 versano il prelievo sulla base del latte scremato e del latticello che beneficiano dell'aiuto comunitario, nella dichiarazione devono indicare i quantitativi di latte scremato e di latticello per i quali hanno richiesto l'aiuto. Per il periodo arretrato, dal 16 settembre 1977 al giorno di entrata in vigore del presente decreto, le dichiarazioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere inviate al competente ufficio entro i dieci giorni successivi a quello in cui sara' stato effettuato il versamento. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato entro il 10 di ogni mese comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma riscossa nel mese precedente".

Art. 4.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Auronzo di Cadore, addi' 22 agosto 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI