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Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo annuo ordinario di lire 1.600 milioni, disposto in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con la legge 22 maggio 1980, n. 238, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1985, a lire 6.100 milioni.
2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potra' essere rideterminato con le modalita' previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
NOTA Nota all'art. 1, comma 2: Il testo vigente dell' , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)", e' il seguente: "Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta e' disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".

Art. 2.

1. Al maggiore onere annuo di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituto nazionale della nutrizione".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI