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Concessione di un contributo statale ordinario alla societa' "Dante Alighieri".

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1985 e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 600 milioni a favore della societa' "Dante Alighieri", allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attivita' all'estero in conformita' dei suoi fini statutari ed in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.
2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potra' essere rideterminato con le modalita' previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
NOTA Nota all'art. 1, comma 2: Il testo dell' recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), e' il seguente. "Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta e' disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".

Art. 2.


Un comitato di coordinamento, formato da rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero della pubblica istruzione e della societa' "Dante Alighieri", si riunira' periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno al fine di passare in rassegna le attivita' gia' realizzate, di stabilire piani organici di collaborazione nei settori di comune interesse e di accertare le possibilita' di sviluppo e di raccordo di tali piani con altre iniziative culturali italiane all'estero.

Art. 3.

1. La societa' "Dante Alighieri" presenta al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni nei quali riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attivita' svolta nell'anno finanziario immediatamente precedente.
2. Il Ministero degli affari esteri provvede a trasmettere, entro trenta giorni, tale documento al Parlamento.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annui per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI