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Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul trasferimento di responsabilita' verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980.

Art. 6

ARTICOLO 6.

Dopo la data del trasferimento di responsabilita', il secondo Stato dovra', ai fini del ricongiungimento della famiglia e per ragioni umanitarie, facilitare l'ammissione nel suo territorio del coniuge del rifugiato e dei suoi figli minori o a suo carico.