Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul trasferimento di responsabilita' verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980.
Art. 6
ARTICOLO 6.
Dopo la data del trasferimento di responsabilita', il secondo Stato dovra', ai fini del ricongiungimento della famiglia e per ragioni umanitarie, facilitare l'ammissione nel suo territorio del coniuge del rifugiato e dei suoi figli minori o a suo carico.
Dopo la data del trasferimento di responsabilita', il secondo Stato dovra', ai fini del ricongiungimento della famiglia e per ragioni umanitarie, facilitare l'ammissione nel suo territorio del coniuge del rifugiato e dei suoi figli minori o a suo carico.