Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.
Art. 7.
Modalita' di determinazione del contributo
per la sostituzione di autoveicoli
Il contributo di cui al precedente articolo 6 e' concesso in misura non superiore al 20 per cento del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale.