Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio della professione nelle orchestre.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
Il termine per l'opzione tra l'attivita' didattica e quella professionale - gia' fissato dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e prorogato dall'articolo 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - e' ulteriormente prorogato sino all'11 luglio 1986.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
NOTA
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 70 (Contratti di collaborazione per il personale gia' in servizio). - Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attivita' entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati".
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 74 (Proroga del termine di cui all' ). - Il termine previsto dall' , e' prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI