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Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.
NOTA Nota all'art. 1: La convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, e' stata ratificata e resa esecutiva con pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 13 aprile 1961.