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Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982.