Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a quattro anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale e' compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.
E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore e' iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignita' della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia"".
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell' , convertito con modificazioni nella , nella parte richiamata dall'art. 8 del citato regio decreto-legge n. 1578 come sostituito dalla legge qui pubblicata, e' riprodotto in nota all'art. 2.
Art. 2.
Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non puo' avere durata inferiore a due anni.
((Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento)).
Art. 3.
I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1991, N. 67. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile - 7 maggio 1993, n. 224 (in G.U. 1ªs.s. 12/05/1993 n. 224) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, in relazione all'art. 25 del regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578.
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile - 7 maggio 1993, n. 224 (in G.U. 1ªs.s. 12/05/1993 n. 224) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, in relazione all'art. 25 del regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Art. 4.
Gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:
"I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui e' compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonche' davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo".
Art. 5.
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, possono esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto stesso, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 6.
La disposizione dell'articolo 3 si applica a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1986.
Il periodo di pratica previsto dall'articolo 2 e' richiesto a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1987.
Art. 7.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI