Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata puo' essere costituito dagli operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi regolamenti di esecuzione, oltre che con le modalita' previste dall'articolo 2786 del codice civile, con l'apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.
Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sulla applicazione delle leggi sulla denominazione d'origine.
NOTE
Nota all'art. 1, primo comma:
Il testo dell' e' il seguente:
" ). - Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa.
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nella impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore".
Art. 2.
Il debitore puo' disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi e le responsabilita' del depositario.
Il creditore ha diritto di ispezionare i prosciutti e di ritirare i campioni necessari per controllarne - in contraddittorio con il debitore e col terzo affidatario ai sensi dell'articolo 5 - la qualita' ed il rispetto delle norme di lavorazione.
Art. 3.
In caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno ai sensi della presente legge, non puo' essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio, o senza il suo consenso che deve risultare da annotazione sui registri di cui all'articolo 1.
Il creditore pignoratizio potra' anche richiedere la assegnazione dei prosciutti oggetto del pegno ai sensi dell'articolo 2798 del codice civile.
Nota all'art. 3, secondo comma:
Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 2798 (Assegnazione della cosa in pagamento). - Il creditore puo' sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato".
Art. 4.
null
Le modalita' dell'annullo sono stabilite nello stesso decreto previsto dall'articolo 1 per l'approvazione del contrassegno e dei registri.
Art. 5.
Il creditore puo' domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo.
In tale caso i prosciutti vengono affidati al creditore o ad un terzo dallo stesso indicato.
Art. 6.
Nella ipotesi di cui all'articolo 2795 del codice civile, la richiesta di vendita anticipata puo' essere presentata sia dal debitore che dal creditore.
La vendita anticipata puo' comunque essere effettuata senza necessita' di autorizzazione giudiziaria in caso di consenso scritto delle parti.
La vendita di cui agli articoli 2796 e 2797 del codice civile e' effettuata presso lo stabilimento del debitore ovvero, quando ricorra la ipotesi di cui all'articolo 5, secondo comma, presso il creditore o il terzo depositario.
Nota all'art. 6, primo comma:
Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 2795 (Vendita anticipata). - Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito.
Il costituente puo' evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente puo' del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo".
Nota all'art. 6, terzo comma:
Il testo degli e e' il seguente:
"Art. 2796 (Vendita della cosa). - Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente".
"Art. 2797 (Forme della vendita). - Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procedera' alla vendita. L'intimazione dev'essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dall'intimazione non e' proposta opposizione, o se questa e' rigettata, il creditore puo' far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione e' determinato a norma dell'articolo 166 (ora 163-bis) del .
Il giudice, sull'opposizione del costituente, puo' limitare la vendita a quella tra piu' cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse".
Art. 7.
Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale istituto in quanto compatibili.
Art. 8.
Le parti - creditore e debitore - alla scadenza del credito possono convenire la protrazione della data di scadenza fermo restando il pegno, provvedendo all'annotazione della maggiore durata sui registri di cui all'articolo 1.
Art. 9.
null
Nota all' (norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto), all'art. 9 prevede quanto segue:
"Chiunque contraffa', altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo e del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100 mila a lire 1 milione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI