Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.
Articolo unico
Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesi a partire dal 1 dicembre 1981.
NOTA
Il testo dell' , recante disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, come modificato dall' , e' il seguente:
"Non concorrono altresi' a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della , e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:
a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarita' e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell' ;
d) le cose indicate nell' , e successive modificazioni ed integrazioni".