Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))
Art. 2.
In attesa della rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui alla presente legge, le tasse d'ingresso attualmente in vigore sono duplicate.
Art. 3.
((
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonche' all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1985
PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GULLOTTI, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI