Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Per il periodo dal 1985 al 1988 e' autorizzata la spesa di lire 700 miliardi per il finanziamento di opere, immediatamente realizzabili, esclusivamente delle Universita' e delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, tra le quali devono intendersi compresi i collegi universitari legalmente riconosciuti.
2. Gli stanziamenti devono essere prioritariamente destinati agli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilita' e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente nonche' al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati gia' approvati ed i lavori appaltati o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti gia' parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili; devono intendersi compresi i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.
3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere gia' realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.
4. Sia per gli impianti sportivi che per i collegi universitari legalmente riconosciuti e' destinato, rispettivamente, un importo sino al 5 per cento dello stanziamento globale.
5. L'importo di cui al primo comma e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 220 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 180 miliardi per l'anno 1988.
6. Gli stanziamenti saranno assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
7. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di revocare le assegnazioni disposte, qualora, entro otto mesi dal finanziamento delle opere, le istituzioni interessate non abbiano proceduto all'appalto dei lavori, con relativa consegna.
8. Il pubblico concorso previsto dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, come modificato dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, e' facoltativo.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell' (nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971) e' il seguente:
"Art. 42. (Enti beneficiari dei contributi). - Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Universita' statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonche' i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Universita', ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali".
Nota all' , concerne il piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria.
Nota all'art. 1, comma 8:
Il testo nell' , e' il seguente:
Art. 39. (Progettazione delle opere). - Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari.
Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, e' obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica o ambientale il concorso sara' svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere lo impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti piu' idonei.
I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformita' a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni".
Secondo l' , convertito dalla , "l'importo di spesa, stabilito dall' e , e' elevato a un miliardo".
Art. 2.
E' autorizzata la spesa di lire 260 miliardi nel periodo dal 1985 al 1988 da destinare alla seconda Universita' di Roma per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122, da realizzare con le modalita' previste dalla predetta legge. Detto importo, di cui lire 120 miliardi riservati per la sede della facolta' di medicina e chirurgia, con annesso policlinico, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Nota all'art. 2:
Il testo dell' (realizzazione della seconda Universita' di Roma e istituzione delle Universita' statali della Tuscia e di Cassino) e' il seguente:
nonche' al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione di terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.
nonche' al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione di terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.
Agli oneri derivanti dagli incrementi dei ruoli organici del personale non docente di cui al precedente articolo 5, alle spese per il contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, alle spese per la ricerca scientifica, agli assegni di studio e ai contributi alle opere universitarie, nonche' alle spese di primo funzionamento ed alla installazione di eventuali strutture prefabbricate - previste come lotti funzionali del progetto generale - atte ad accelerare il processo di reale attivazione della nuova Universita', valutati per l'esercizio finanziario 1979 in lire 5 miliardi, si provvedera' mediante prelievo di una quota corrispondente dei mutui di cui al precedente comma.
I mutui di cui al primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra l'Universita' di cui alla presente legge e l'ente mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sara' stato contratto.
Le rate di interesse e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa di detto Ministero.
Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti ivi compresa l'emissione delle obbligazioni di contro-partita, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all' ".
Art. 3.
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1985 al 1988 e' determinato in lire 960 miliardi. Alla spesa relativa all'anno 1985, pari a 100 miliardi, ed a quella di 300 miliardi, relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1985
PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI