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Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attivita' di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attivita' antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnesco o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnesco o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attivita' di ricerca o preparatoria.
Il premio di cui al precedente comma non e' cumulabile con l'indennita' di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennita' di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre indennita' corrisposte allo stesso titolo.
Le modalita' per la puntuale ed omogenea applicazione delle norme contenute nei commi precedenti saranno precisate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in specifiche istruzioni emanate dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'interno.
NOTE Note all' , ha approvato il regolamento di attuazione dell' , concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato. - Il , concerne la bonifica dei campi minati.

Art. 2.


Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.
Il proprietario degli immobili bonificati non e' tenuto al pagamento di risarcimento o indennita'.

Art. 3.


La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1985.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 563 milioni annue, si provvede quanto a lire 33 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2581 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e quanto a lire 530 milioni a carico del capitolo 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1985
PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SPADOLINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI