N NORME. red.it

Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato


Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se gia' di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 di cui alla presente legge, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unita' sanitarie locali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, oppure nelle piante organiche definitive delle unita' sanitarie locali, per incarico, anche ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o per trasferimento o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e', con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell'unita' sanitaria locale presso la quale presta al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta, previa deliberazione del comitato di gestione dell'anzidetta unita' sanitaria locale adottata a seguito di domanda da parte dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.
Si considerano vacanti anche i posti che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione delle norme di cui al precedente comma.
L'inquadramento diretto in ruolo e' disposto, altresi', nei confronti del personale non di ruolo che, pur ricoprendo, alla data del 30 giugno 1984, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo, in data precedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si sia assentato dal servizio a causa di chiamata alle armi o per l'espletamento di funzioni pubbliche ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, o per l'astensione dal lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, purche' assunto in base alla normativa allora vigente e sia stato in servizio per almeno sei mesi.
Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, il personale deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, le successive modifiche ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data del conferimento dell'incarico.
Il requisito relativo al limite d'eta' deve essere riferito alla data del conferimento dell'incarico.
Il personale di cui al presente articolo e' trattenuto nel servizio fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso riservato, di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi del primo comma sono portati in detrazione.
NOTE Note all'art. 1, comma primo: - Si riporta il testo dei primi sette commi dell' , convertito, con modificazioni, nella (Blocco degli organici delle unita' sanitarie locali), i quali concernono la determinazione e l'ampliamento delle piante organiche delle unita' sanitarie locali: "Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unita' sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche gia' approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unita' sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma. Dalla stessa data e' fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unita' sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative di opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario. I posti vacanti delle piante organiche provvisorie determinate ai sensi del primo comma non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall' , ad eccezione: a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981 per cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'articolo 52 del citato , nonche', previa soppressione dei detti posti, di quelli di diversa qualifica, gia' vacanti o risultanti dalla trasformazione dei predetti posti soppressi, sempre che la copertura degli stessi comporti oneri iniziali non superiori; b) dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981 sia stata gia' attivata la procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 71, quinto comma, del predetto ; e) dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell' , e dell' . Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalita' per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al . Il Ministro della sanita' su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, puo' autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonche' l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. Il Ministro della sanita' deve esprimersi sulla richiesta della regione o della provincia autonoma nel termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. L'autorizzazione non e' richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma. L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei relativi posti possono essere disposti direttamente dalle regioni, con deliberazione dei consigli regionali per i servizi e strutture sanitari finalizzati all'attuazione delle , nel limite della quota del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna regione e delle somme alle stesse spettanti sugli stanziamenti previsti dalle leggi medesime e da attribuirsi alle unita' sanitarie locali. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali. Le disposizioni del precedente comma si applicano altresi' per l'adeguamento delle strutture igieniche e sanitarie delle unita' sanitarie locali nel cui territorio sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione di centri di decontaminazione da sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per le centrali nucleari. In considerazione dell'urgenza della realizzazione di tali iniziative le relative deliberazioni sono assunto dal consiglio regionale; a tal fine, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982, e' riservata la somma di 5 miliardi di lire, che sara' assegnata alle regioni interessate con apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le unita' sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell' , convertito in legge, con modificazioni, dalla , nonche' per quelle delle zone terremotate della Valnerina e della Calabria, la copertura dei posti vacanti nonche' l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti sono autorizzati dai consigli regionali con proprie deliberazioni. I concorsi sono espletati con le procedure di cui all' . I consigli regionali possono, altresi', autorizzare consulenze professionali". - L'ultimo comma dell' (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) dispone: "La direzione sanitaria, sentiti i primari interessati e il consiglio dei sanitari, assicura la continuita' dell'assistenza medica per divisione o gruppi di divisione affini con l'organizzazione di un servizio di guardia e, per casi particolari, di pronta disponibilita' adeguata ai bisogni ed alle peculiarita' delle prestazioni nonche' al tipo ed alla organizzazione dell'ospedale". - L' (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) dispone: "Art. 70. (Riserva di posti nei primi concorsi pubblici). - Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale bandito ai sensi del presente decreto e fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, la regione riserva due terzi dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso, al personale addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unita' sanitarie locali nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, il quale non abbia usufruito dei benefici previsti dall'art. 67 per carenza dei requisiti e condizioni stabiliti al secondo comma dello stesso articolo. I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria. Le regioni per accertate esigenze assistenziali possono autorizzare le unita' sanitarie locali a trattenere in servizio il predetto personale fino all'espletamento dei relativi concorsi". Nota all' , concerne "Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali". - La , concerne "Tutela delle lavoratrici madri". Nota all'art. 1, comma quarto: Il decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 concerne la "Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell' ". Nota all'art. 1, comma settimo: Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 68. (Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario). - Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario dei servizi ospedalieri che risulteranno complessivamente vacanti nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali determinate ai sensi dell' , sono conferiti dalla regione, previo concorso, per titoli ed esami, agli assistenti della disciplina e agli ispettori sanitari, appartenenti al ruolo della regione, che siano in possesso della idoneita' nella disciplina o abbiano, nella disciplina stessa e in disciplina affine, una anzianita' complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito di almeno sette anni. I concorsi riservati previsti dal presente articolo sono espletati con le procedure stabilite con il decreto di cui all'art. 12. Il punteggio per la valutazione dei titoli sara' assegnato per due terzi ai titoli di carriera e per un terzo ai titoli accademici, di studio, scientifici e alle pubblicazioni".

Art. 2.

Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato in altra posizione funzionale


Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio anche non di ruolo ed in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, che ricopriva, in virtu' di incarico conferito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, una posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 della presente legge alla data del 30 giugno 1984 e che sia in servizio nella medesima posizione funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 1.
Nota all'art. 2: Si riporta il testo dei primi quattro commi dell' (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri): "Art. 3. (Assunzione in servizio). - L'assunzione agli impieghi presso gli enti ospedalieri e' effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblico concorso. Resta la facolta' dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate. L'assunzione per chiamata e' ammessa soltanto per speciali categorie del personale esecutivo, per le quali siano state predisposte, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate, adeguati criteri selettivi. In attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per posti resisi vacanti, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze di servizio, secondo la procedura indicata nel comma precedente, possono ricoprirli per incarico temporaneo, non rinnovabile, per la durata massima di sei mesi".

Art. 3.

Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato


Il personale al quale non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli e che, a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva, alla data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, escluso il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unita' sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, e' inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianita', e sempre che gli oneri per detto personale siano gia' a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscono la continuita' della erogazione.
Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere espletati dalle unita' sanitarie locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le unita' sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, tali adempimenti saranno espletati dalla regione territoriale competente.
Per gli inquadramenti di cui al primo comma si computano anche i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive delle unita' sanitarie locali, dopo l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonche' quelli che verranno istituiti a seguito della revoca dei rapporti convenzionali instaurati anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e sempre che si tratti di convenzioni legittimamente stipulate.
Il personale di cui al primo comma deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, o dalla normativa vigente in materia alla data dell'adozione della deliberazione regolarmente esecutiva di cui al primo comma. Il requisito relativo al limite di eta' deve essere riferito alla data dell'adozione della predetta deliberazione, fatta eccezione per il personale convenzionato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.
In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale che prestava la propria opera alla data del 31 dicembre 1983 e continui a prestarla alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con convenzione a rapporto libero professionale, presso i servizi sanitari della Croce rossa italiana che verranno trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle condizioni indicate nei precedenti commi, purche' in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori di cui agli articoli 1, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con almeno venti ore di servizio settimanale.
Il personale di cui al presente articolo e' trattenuto in servizio fino all'espletamento delle procedure di cui ai precedenti commi.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo del : "Art. 73. (Rapporti convenzionali in corso). - In deroga a quanto previsto dall'art. 9 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione del presente decreto, i comitati di gestione delle unita' sanitarie locali possono confermare i rapporti convenzionali gia' instaurati tra comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicanti attivita' in servizi sanitari, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori". - L' , prevede il "Personale a rapporto convenzionale", il cui trattamento economico e normativo e' stabilito sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. Note all' e : - L' e' riportato nella nota all'art. 3, comma primo. - Gli estremi di pubblicazione e l'oggetto del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 sono specificati nella nota all'art. 1, comma quarto. Nota all' , concerne il "Riordinamento della Croce rossa italiana ( )". Nota all'art. 3, comma sesto: Si riporta il testo dell'art. 1, terzo comma, prima parte, dell' , e , dell' : "Art. 1. - (Omissis). Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorita' sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Art. 6. - La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo. Nel caso in cui l'entita' delle macellazioni o la contemporaneita' delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuita', il servizio e' assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorita' comunale. L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo e' stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia, o su materie affini presso una facolta' universitaria di medicina veterinaria. (Omissis). In caso di riconosciuta necessita' puo' provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzione di carni preparate. Art. 7. - La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanita', che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6".

Art. 4.

Riconoscimento di servizio prestato e provvisorio trattenimento in servizio

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 3 e quello presso i policlinici universitari convenzionati, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, anteriormente al 31 maggio 1984, e' considerato, ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982 di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate, secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti.
Detto riconoscimento e' esteso anche ai sanitari contrattisti, borsisti o assegnisti.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta.
Il personale di cui al primo e terzo comma e' trattenuto in servizio, con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 4, comma primo: Gli estremi di pubblicazione e l'oggetto del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 sono specificati nella nota all'art. 1, comma quarto.

Art. 5.

Piante organiche provvisorie


Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, le stesse devono provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla suddetta data.
Le norme di cui alla presente legge hanno efficacia, comunque, dalla data di approvazione delle piante organiche provvisorie.
Nota all'art. 5, comma primo: il testo dell' , convertito, con modificazioni, nella , nella parte richiamata, e' riportato nella nota all'art. 1, comma primo.

Art. 6.

Concorsi pubblici in via di espletamento


Sono revocati tutti i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti per i quali sussistono le condizioni di applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli nei quali siano iniziate le prove alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7.

Personale in servizio presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altre istituzioni sanitarie


Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche' al personale degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il disposto del primo comma non puo' trovare applicazione nel caso in cui i predetti enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Gli enti di cui al primo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono applicare le disposizioni di cui alla presente legge al proprio personale dipendente.
Note all'art. 7: - Il testo dell' e , e' il seguente: "Art. 41. (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica). - Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all' . Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge". - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 25. (Servizi e titoli equipollenti). - I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all' , negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall' , nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali. A tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall' , e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali".

Art. 8.

Concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali


Al personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che rivestiva, per incarico conferito, entro il 30 giugno 1984, ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale, se e' in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, e' attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti, da valere nei primi concorsi pubblici, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente primo comma e trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.
Nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali, al personale proveniente dai laboratori di igiene e profilassi si applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Nota all' : L' , contiene le "Norme concorsuali"; l'art. 71 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica determina le "localita' transitorie per i concorsi di assunzioni".

Art. 9.

Procedura per l'espletamento dei concorsi


Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unita' sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio.
Nelle commissioni esaminatrici e' garantita la rappresentanza del Ministero della sanita' per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti i concorsi.
Per le procedure e le modalita' di svolgimento dei concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unita' sanitaria locale alla regione oltreche' le disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione.
Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanita', come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unita' sanitarie locali da lui delegato.
Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, e' sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.
Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso e' effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unita' sanitaria locale o in unita' sanitarie locali viciniori.
Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanita', e' ridotto alla meta'.
Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Ministro della sanita' e' ugualmente ridotto alla meta'.
La commissione di sorteggio e' nominata dal comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale ed e' composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario.
Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale provvedera' alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.
I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame.
L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall'unita' sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge.
La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge e' effettuata dal comitato di gestione.
Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze.
La graduatoria, entro il biennio di validita', deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilita', mediante trasferimento interno o comando.
Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso e' consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L'incarico e' conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale purche', per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto e' ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento.
Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a quarantacinque giorni, la supplenza puo' essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalita' di cui ai commi precedenti. (2) (3) ((4))
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 11 marzo 1988, n.67, ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che i termini di cui al presente articolo "sono prorogati al 30 maggio 1989".

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 29 dicembre 1988, n.554, ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che i termini di cui al presente articolo, "sono prorogati al 31 dicembre 1990".

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 dicembre 1990, n.415, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1991, n.58, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i termini previsti dal presente articolo, "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1991. E' altresi' prorogata di un anno la validita' delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990".

Art. 10.

Procedure per i trasferimenti


Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di attuazione della stessa, in deroga alla normativa vigente di cui agli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale puo' essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unita' sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi successivi.
Il trasferimento e' disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali interessate a condizione che esista la relativa vacanza di organico nella unita' sanitaria locale di destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa.
Il personale puo' essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad unita' sanitaria locale di diversa regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali e' aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate.
L'atto di trasferimento e' comunicato entro sessanta giorni alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali.

Art. 11.

Trasferimenti interregionali


Il personale delle unita' sanitarie locali avente diritto alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali o provinciali del Servizio sanitario nazionale, che abbia presentato entro la data del 31 dicembre 1983 istanza di trasferimento interregionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, e' inquadrato nel ruolo nominativo della regione o provincia autonoma di destinazione, nella stessa posizione funzionale spettantegli nella regione o provincia autonoma di provenienza, se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le regioni interessate abbiano espresso parere favorevole al trasferimento.
Nota all' : Il , convertito, con modificazioni, nella (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 dell'8 febbraio 1982) dispone: "Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale, il personale dipendente gia' inquadrato nei ruoli unici regionali puo' essere trasferito dalla regione di appartenenza ad altra regione, previo parere favorevole di entrambe le regioni interessate. La domanda di trasferimento va inoltrata, tramite l'unita' sanitaria locale di appartenenza, ad entrambe le regioni".

Art. 12.

Trasferimenti in base all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12


Sono abrogate le disposizioni di cui al comma tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, introdotte con la legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.
Il personale, che sia stato assegnato all'INPS o alle unita' sanitarie locali in base ai contingenti numerici determinati ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato, ai sensi delle disposizioni citate nel precedente comma, al Ministero della sanita', direttamente o tramite l'ente di appartenenza, domanda di assegnazione alle unita' sanitarie locali o all'INPS, e' trasferito nei ruoli nominativi regionali della regione richiesta o all'INPS salvo revoca della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale trasferito e' inquadrato nei ruoli nominativi regionali e in quelli speciali dell'INPS con decorrenza dal 1 luglio 1984 con la stessa posizione giuridica e funzionale posseduta alla data del trasferimento.
Per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', in base ad obiettive esigenze.
Le regioni, su richiesta delle unita' sanitarie locali interessate, possono, per esigenze di servizio, disporre il trattenimento in servizio del personale trasferito sino all'espletamento dei pubblici concorsi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985.
I posti che si renderanno vacanti nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali a seguito dell'applicazione del presente articolo possono essere ricoperti con le modalita' previste dall'articolo 9 della presente legge.
Nota all' : L' , contiene le Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.

Art. 13.

Applicabilita' di norme


La normativa di cui agli articoli 35-bis e 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, deve intendersi applicabile anche al personale e agli amministratori delle unita' sanitarie locali.
Nota all'art. 13: Il testo degli e , convertito, con modificazioni, nella , e' il seguente: "Art. 35-bis. - 1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprieta' ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio. 2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate. 3. Le associazioni di cui al precedente comma non possono utilizzare piu' di 10 dipendenti distaccati dagli enti locali, dalle loro aziende e dalle associazioni dei comuni, presso le rispettive sedi nazionali e non piu' di 3 dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale. Art. 35-ter. - 1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge relativamente alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle loro aziende e delle associazioni dei comuni alle attivita' effettuate dagli organi nazionali e regionali dell'ANI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni. 2. Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle attivita' nazionali e regionali delle associazioni di cui al comma precedente, deliberate dal competente organo dell'ente, dell'azienda o dell'associazione dei comuni, fanno carico al bilancio degli stessi".

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali


Agli atti o provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge che siano in contrasto con la stessa si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano tutte le condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purche' il trasferimento dei servizi stessi alle unita' sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che l'onere per detti servizi sia gia' a carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1983.
Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Il personale dipendente dalle unita' sanitarie locali in posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando o d'incarico su posto vacante nella medesima qualifica e posizione funzionale presso una unita' sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, e' assegnato a domanda, ferma restando la propria posizione di ruolo, alla unita' sanitaria ove presta servizio con deliberazione del comitato di gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini di cui al comma precedente l'interessato e' tenuto a presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle unita' sanitarie locali di appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza.
I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti due commi, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto di conferire incarichi, supplenze o rapporti libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge.
Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.

Nota all'art. 14, comma primo: L'ultimo comma dell' , dispone: "Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo". Nota all' , concerne "Provvidenze per l'assistenza psichiatrica"; la , concerne "Modifica dell' , relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica e nuove norme per l'utilizzo delle somme ivi previste".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1985
PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DEGAN, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI