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Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio.

Art. 1.


Agli effetti della presente legge, l'attivita' di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu' imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o piu' zone determinate.
L'attivita' di rappresentante di commercio s'intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu' imprese di concludere contratti in una o piu' zone determinate.