Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)).
Art. 11.
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'ispettorato del lavoro.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.