N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Art. 2.


Piena e intera esecuzione e' data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13, n. 1, dell'accordo stesso.

Accordo

Art. 1

ACCORDO
LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la liberta' religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunita' politica, nonche' la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che cio' richieda procedimenti di revisione costituzionale;
hanno riconosciuto l'opportunita' di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense.

Art. 1.

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

Art. 2

Art. 2.

1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena liberta' di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare e' assicurata alla Chiesa la liberta' di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonche' della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. E' ugualmente assicurata la reciproca liberta' di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, cosi' come la liberta' di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.
3. E' garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicita'.

Art. 3

Art. 3.

1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie e' liberamente determinata dall'autorita' ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici e' liberamente effettuata dall'autorita' ecclesiastica. Quest'ultima da' comunicazione alle competenti autorita' civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, cosi' come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

Art. 4

Art. 4.

1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle societa' di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle universita' italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Art. 5

Art. 5.

1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorita' ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non potra' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorita' ecclesiastica.
3. L'autorita' civile terra' conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorita' ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Art. 6

Art. 6.

La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festivita' religiose determinate d'intesa fra le Parti.

Art. 7

Art. 7.

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita' giuridica e ogni forma di attivita'.
2. Ferma restando la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorita' ecclesiastica o con il suo assenso, continuera' a riconoscere la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalita' di religione o di culto. Analogamente si procedera' per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3 Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici e soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono pero' soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.
6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.
In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

Art. 8

Art. 8.

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spieghera' ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigera' quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potra' avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'eta' richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.
La trascrizione e' tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullita' o di annullamento non potrebbe essere piu' proposta.
La richiesta di trascrizione e' fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio e' stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne da' notizia al parroco.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.
La trascrizione puo' essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullita' di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutivita' del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformita' del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici e' stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La corte d'appello potra', nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.
3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignita' ed i valori della famiglia, fondamento della societa'.

Art. 9

Art. 9.

1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
A tali scuole che ottengano la parita' e' assicurata piena liberta', ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni, ordine e grado.
Nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Art. 10

Art. 10.

1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorita' ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorita' ecclesiastica.

Art. 11

Art. 11.

1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
2. L'assistenza spirituale ai medesimi e' assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorita' italiane competenti su designazione dell'autorita' ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalita' stabiliti d'intesa tra tali autorita'.

Art. 12

Art. 12.

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.
Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.
La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilita' delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onore conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilita' delle altre catacombe.
Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sode puo' procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

Art. 13

Art. 13.

1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorita' dello Stato e la Conferenza Episcopale italiana.

Art. 14

Art. 14.

Se in avvenire sorgessero difficolta' di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, (la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.


Agostino Card. CASAROLI Bettino CRAXI



Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1985
PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli MARTINAZZOLI

Accordo - Protocollo



PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al
Concordato lateranense da Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficolta' di interpretazione, dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'articolo 1
Si considera non piu' in vigore il principio, originariamente
richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.
2. In relazione all'articolo 4
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli
ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'articolo 11.
b) La Repubblica italiana assicura che l'autorita' giudiziaria
dara' comunicazione all'autorita' ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del
Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano da' dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorita' ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione all'articolo 7
a) La Repubblica italiana assicura che restera' escluso l'obbligo
per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorita' governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
b) La Commissione paritetica, di cui al n. 5, dovra' terminare i
suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione all'articolo 8
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si intendono
come impedimenti inderogabili della legge civile:
1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermita' di
mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli
effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinita' in linea
retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli
articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovra' tener conto della specificita' dell'ordinamento canonico dal quale e' regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare.
1) si dovra' tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana
alla legge del luogo in cui si e' svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia
divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procedera' al riesame del
merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni
celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' alle norme dell'articolo 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847 , per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorita' giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.
5. In relazione all'articolo 9
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate
al n. 2 e' impartito - in conformita' alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della liberta' di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dal autorita' scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento puo' essere
impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorita' ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorita' scolastiche e
la Conferenza Episcopale italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i
diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalita' di organizzazione di tale insegnamento, anche in
relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime
vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia e' disciplinata da norme particolari.
6. In relazione all'articolo 10
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non
innova l'articolo 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterra' alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all'articolo 13, n. 1
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione,
nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.
Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo
che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.


Agostino Card. CASAROLI Bettino CRAXI




Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI