Interventi in materia di opere pubbliche.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Interventi in materia di opere idrauliche
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 900 miliardi cosi' ripartita:
a) lire 600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984, lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1985 e lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1986, per interventi in materia di opere idrauliche;
b) lire 250 miliardi, di cui lire 75 miliardi nell'anno finanziario 1985 e lire 175 miliardi nell'anno finanziario 1986, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro competenza;
c) lire 50 miliardi, di cui lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1985 e lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1986, per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 1982, n. 53, e di cui alla legge 3 febbraio 1981, n. 14, nonche' per sopperire ad oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.
Lo stanziamento di cui al punto a) del primo comma del presente articolo e' utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attivazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili, ai fini della sicurezza idraulica dei corsi d'acqua, nonche' per sopperire agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto.
Una quota non inferiore al 10 per cento del predetto stanziamento e' utilizzata per la formazione dei piani di bacino a carattere interregionale, nonche' per il potenziamento del servizio idrografico e mareografico.
I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di apposita relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
NOTE
Nota all'art. 1, lettera c):
- Il testo dell' , convertito, con modificazioni, nella , e' il seguente:
"In attesa dell'emanazione delle nuove norma sulla difesa del suolo e' autorizzata la spesa di lire 800 miliardi, cosi' ripartita:
(Omissis).
"c) lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, degli interventi di interesse nazionale, urgenti e indifferibili, sulla base dei progetti pronti, nel Settore delle sistemazioni idrauliche connessa con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione della acqua ad uso irriguo; i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate;".
- Il testo dell'articolo unico della (Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano), e' 11 seguente:
"Per il completamento del programma di opere di riforma fondiaria concernenti l'assetto idraulico e la viabilita' del bacino del Mezzano (Ferrara), attuato a norma della , e' autorizzata, ai sensi del , la erogazione di un contributo statale a favore della regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo di lire 13 miliardi, ripartito negli anni dal 1980 al 1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in lire 3 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per la "Difesa del suolo".
Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 2.
Interventi in materia di edilizia demaniale
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 600 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, per la costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di edifici pubblici statali e di altri immobili demaniali, in base ad un programma all'uopo predisposto, tenendo conto delle indicazioni espresse dagli altri Ministeri interessati, da presentare al Parlamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per l'espressione entro i successivi trenta giorni del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.
Una quota non inferiore al 70 per cento dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo e' riservata per opere di completamento e di ristrutturazione.
Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento apposita relazione annuale sullo stato di attuazione del programma.
A valere sullo stanziamento di cui al primo comma una somma non superiore a lire 7 miliardi e' assegnata al Ministero delle finanze per l'acquisizione in territorio austriaco degli immobili e delle infrastrutture occorrenti per l'espletamento dei controlli di frontiera sull'autostrada Udine-Tarvisio-Villach.
Art. 3.
Indagine sul patrimonio immobiliare
Ai fini della programmazione organica degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero delle finanze ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali, svolge una indagine sulla situazione del patrimonio immobiliare, di proprieta' dello Stato o di terzi, comunque destinato a sede di uffici e servizi dello Stato o avente caratteristiche storico-artistiche e monumentali, con esclusione del demanio militare, da concludere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Alla relativa spesa prevista in lire 3 miliardi si fara' fronte con la disponibilita' di cui all'articolo 2.
Il Ministero dei lavori pubblici entro un anno dall'entrata in vigore della presente presenta al Parlamento uno schema di piano generale di intervento per l'espressione entro i successivi sessanta giorni del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.
Art. 4.
Interventi in materia di istituti di prevenzione e pena
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, destinata esclusivamente al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo, predisposto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119.
Una quota non inferiore al 10 per cento della spesa di cui al primo comma del presente articolo e' destinata alla manutenzione ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli istituti di prevenzione e pena esistenti.
Per i successivi programmi di ulteriori investimenti per la costruzione, l'adattamento, la ristrutturazione, la permuta nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, i Ministri interessati riferiscono alle competenti commissioni parlamentari entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 4, primo comma:
- Il testo dell' (Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena), e' il seguente:
"Il programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente legge, nonche' l'ordine di precedenza tra essi, sara' approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
- Il testo dell' (legge finanziaria 1981), e' il seguente:
"L'autorizzazione di spesa di cui all' , relativa all'attuazione del programma di intervento di cui alle , per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, e' elevata a complessive lire 1.200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A.
Entro il 31 marzo 1981, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamento di cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma dei lavori previsto dall' .
I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita esecuzione del programma di edilizia penitenziaria approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in deroga alle norme vigenti di contabilita' generale dello Stato, procedere ad accorpamenti la un unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono, altresi', procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale purche' la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra si applicano le norme previste dal .
I limiti di importo previsti dagli e , sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa ".
Art. 5.
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1984 pari a lire 650 miliardi si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, quanto a lire 10 miliardi, utilizzando l'accantonamento "difesa del suolo" e, quanto a lire 640 miliardi, utilizzando gli specifici accantonamenti; agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni 1985 e 1986, pari a lire 750 miliardi nel 1985 e lire 600 miliardi nel 1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, utilizzando gli specifici accantonamenti.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1985
PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI