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Modifica all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la corresponsione delle indennita' dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione. Assunzione del relativo onere a totale carico dello Stato.

Articolo unico



A decorrere dal 1 gennaio 1983 l'importo delle indennita' di cui all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, e' posto a totale carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4081 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi.

NOTE - L' , prevede un'indennita' per il proprietario di animali abbattuti perche' infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.