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Sistemazione finanziaria della residua esposizione debitoria dei soppressi enti mutualistici nei confronti degli istituti bancari creditori.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' consolidata l'esposizione debitoria delle gestioni liquidatorie dei soppressi enti mutualistici INAM, casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, Federazione nazionale casse mutue provinciali malattia dei coltivatori diretti e casse mutue coltivatori diretti di Trento e Bolzano, risultante alla data del 31 dicembre 1984 nei confronti degli istituti bancari finanziatori delle gestioni di assistenza sanitaria dei predetti enti mutualistici, sulla base degli estratti conto prodotti da ciascun istituto bancario creditore e verificati dall'ufficio liquidazioni istituito presso il Ministero del tesoro con legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
L'esposizione predetta e' assunta a carico dello Stato ed alla sua regolazione si provvede mediante rilascio agli istituti bancari di titoli di Stato, aventi valuta 1 gennaio 1985 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.
A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare alla entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
In relazione alla predetta regolazione sono apportate le conseguenti variazioni alla situazione patrimoniale degli enti di cui al primo comma.

Art. 2.


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in lire 2.430 miliardi, ivi comprese lire 165 miliardi per oneri di interessi e spese, ed in lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per i soli oneri di interessi e spese, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1985
PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI