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Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1 ottobre 1982.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1 ottobre 1982.