Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia.
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che la presente legge e' abrogata ma continua a essere applicata fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che la presente legge e' abrogata ma continua a essere applicata fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.