Ratifica ed esecuzione della convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.
Art. 21
Articolo 21
Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di ciascuno dei Paesi contraenti siano rispettivamente sufficienti per aver diritto alle prestazioni di ciascuna, di dette legislazioni, l'istituzione competente di ciascun Paese determina l'importo della prestazione di cui e' debitrice, secondo la propria legislazione, in virtu' dei periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione.
Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di ciascuno dei Paesi contraenti siano rispettivamente sufficienti per aver diritto alle prestazioni di ciascuna, di dette legislazioni, l'istituzione competente di ciascun Paese determina l'importo della prestazione di cui e' debitrice, secondo la propria legislazione, in virtu' dei periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione.