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Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

Art. 13.


Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono soggetti, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".