Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani".
La lettera c) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituita dalla seguente:
"c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa".
Art. 2.
L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiunto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137, e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e' nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo".
Art. 3.
L'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile e' parificata all'intestazione a persone fisiche.
Le societa' con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' del cinque per cento del capitale sociale.
Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136".
Art. 4.
Il comma ottavo dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'articolo 1 e di cui all'articolo 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori delle societa' titolari di azioni o quote di societa' editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, societa' editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria".
Art. 5.
Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicita', integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicita' che produce il bilancio".
Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"La concessionaria di pubblicita' che, a norma dell'articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non puo' esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente".
Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' soppresso.
Art. 6.
Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente puo' essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado.
E' consentita la collaborazione di terzi, ma e' vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione e' consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'eta' pensionabile".
Dopo il sesto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' aggiunto il seguente comma:
"L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici puo' essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche.
Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche a persone giuridiche.
Alle persone fisiche non puo' essere rilasciata piu' di una autorizzazione".
Art. 7.
Dopo l'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' aggiunto il seguente:
"Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono cosi' erogati:
1) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene erogato l'80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;
2) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo".
Il nono comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata e' esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata e' esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l'anno successivo".
Art. 8.
L'ottavo comma dell'articolo 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dai seguenti:
"Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente articolo sono cosi' erogati:
1) dopo l'accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, vengono erogati i due terzi dell'importo calcolato tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate dall'impresa editrice;
2) dopo l'accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate viene erogato il saldo.
La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste e' dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze.
L'impresa perde il diritto al saldo di cui al numero 2) del precedente comma qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di contenuto pubblicitario.
In tal caso l'impresa incorre nella ulteriore riduzione del venti per cento sull'intero contributo spettante per l'anno successivo".
Art. 9.
Ai finanziamenti concessi alle imprese editrici ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, puo' essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenta annualmente al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che ne informa il CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive comunicate dal Ministro per i beni culturali ed ambientali.
Art. 10.
All'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole "pari alla indennita' prevista dai contratti collettivi" sono sostituite dalle seguenti: "ad una indennita' pari a quattro mensilita' di retribuzione" (1).
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(1) Testo aggiornato dell'art. 36 della legge n. 416/1981: "Art.
36. Risoluzione del rapporto di lavoro. - I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennita' pari all'indennita' di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennita' pari a quattro mensilita' di retribuzione. I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni".
Art. 11.
La lettera c) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituita dalla seguente:
"c) corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle
lettere a) e b) da parte degli istituti previdenziali di una indennita' pari all'indennita' di anzianita' maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nella azienda, fino ad un massimo di dieci anni".
La modifica di cui al comma precedente ha effetto dalla data di
entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416.
La spesa relativa fa carico ad apposito capitolo, da istituire
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, avente la qualificazione di spesa obbligatoria.
All'onere, valutato in lire 13 miliardi per l'anno finanziario 1984
e in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi relativi all'anno 1984, l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vicepretore onorario" e, quanto a lire 3 miliardi, relativi a ciascuno degli anni 1985 e 1986, la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore".
Art. 12.
All'articolo 38, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"c) l'indennita' prevista dal precedente articolo 37, lettera c)".
Art. 13.
Il primo comma dell'articolo 49 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di societa' o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite societa' controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario".
Art. 14.
La commissione tecnica per l'editoria prevista dall'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e' soppressa.
Le competenze della commissione di cui al comma precedente, relative al completamento dell'applicazione di quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono trasferite alla commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della medesima legge 5 agosto 1981, n. 416.
Art. 15.
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1982, n. 939, e' aggiunto il seguente:
"A decorrere dai contributi relativi al 1982 le cooperative di cui all'articolo 6 ed all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani, possono presentare la domanda per i contributi di cui all'articolo 22 della legge stessa, relativi sia al primo che al secondo semestre di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo".
Art. 16.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
((Roma))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a ((Roma)), addi' 10 gennaio 1985
PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI