N NORME. red.it

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.

Art. 21.


Per la realizzazione o per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della Regione e dei comuni, finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sono disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'anno 1987.