Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.
Articolo unico
Ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non puo' essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della "buona condotta".
Sono conseguentemente abrogati il n. 3) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.