N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del sesto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981.

Art. 20

Articolo 20
Bilancio

1. Nel corso della prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio approva il bilancio delle entrate e delle uscite corrispondenti al conto di gestione per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente accordo e la chiusura del primo anno finanziario. In seguito, il Consiglio approva un bilancio annuo per ciascun esercizio finanziario. Se in un momento qualsiasi di un anno finanziario si verificano o minacciano di verificarsi circostanze impreviste a seguito delle quali il saldo rimanente del conto di gestione potrebbe essere insufficiente per far fronte alle spese amministrative del Consiglio, quest'ultimo puo' approvare un bilancio supplementare per il periodo rimanente dell'anno finanziario in corso.
2. Sulla base dei bilanci di cui al par. 1 del presente articolo, il consiglio fissa, nella moneta del paese ospitante, il contributo dovuto al conto di gestione da parte di ciascun Membro, quest'ultimo e' tenuto a versare al Consiglio il totale del contributo non appena gli viene notificato l'importo. Per ciascun voto che detiene alla data in cui il contributo viene fissato, ciascun Membro paga un duemillesimo dell'importo totale richiesto.
3. Il Consiglio puo' privare del diritto di voto il Membro che sei mesi dopo la data della notifica dell'importo dovuto non ha ancora versato il proprio contributo al conto di gestione. Se tale Membro non versa il contributo entro 12 mesi dalla data di notifica della somma dovuta, il Consiglio puo' privarlo di qualsiasi altro diritto conferitogli in forza del presente accordo, resta inteso che, non appena riceve il contributo arretrato, il Consiglio ripristina il paese Membro interessato nell'esercizio dei diritti di cui e' stato privato in forza del presente paragrafo.