N NORME. red.it

Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria.

Art. 1.


L'articolo 255 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 255. - (Determinazione della pena). - Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.
Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'eta' e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale".