Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonche' istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali.
Art. 1.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono ((...)) stabilite in lire 24.612 al quintale.
L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale.
Le riduzioni di aliquote di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1 gennaio 1985.