Partecipazione italiana alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di 100 milioni di unita' di conto del Fondo, pari a L. 131.662.540.000, per il biennio 1983-84.