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Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico


Il libretto scolastico, istituito dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e' abolito.
Nulla e' innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1984
PERTINI CRAXI - FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI