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Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


In attuazione della risoluzione n. 38/1 del 31 marzo 1983 del Consiglio dei governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 1.860 a 2.909,1 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 2.


Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.

Art. 3.


Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con detti istituti.

Art. 4.


La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1983
PERTINI CRAXI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI