Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianita' per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 1.
Gli insegnanti in possesso della laurea in lingue e letterature straniere, ammessi con riserva ai concorsi a posti di direttore didattico della scuola elementare espletati prima della entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano superato le prove di esame, hanno titolo per essere nominati nel corrispondente ruolo del personale direttivo.