Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
Tra gli interventi per far fronte alle emergenze previsti dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, devono intendersi comprese le ordinanze immediatamente esecutive con le quali il Ministro per il coordinamento della protezione civile, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei Ministri, dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonche' temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1983
PERTINI FANFANI - FORTUNA Visto, il Guardasigilli: DARIDA