Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati.
Art. 1.
Essenze agrumarie
Per "essenze" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza.
L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali la denominazione "essenza" seguita dal nome del frutto da cui deriva.