Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Citta' del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978.
Convenzione-art. XX
Articolo XX.
I depositari informeranno le Parti contraenti:
a) delle firme della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di adesione e di denuncia in conformita' agli articoli XVI, XVII, XVII e XXI, e
b) della data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore, in applicazione dell'articolo XIX.
I depositari informeranno le Parti contraenti:
a) delle firme della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di adesione e di denuncia in conformita' agli articoli XVI, XVII, XVII e XXI, e
b) della data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore, in applicazione dell'articolo XIX.